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Sentenza n. 202302434/2023

Sentenza n. 202302434/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - AVVISO ORALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302434/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona fisica ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un avviso orale emesso il 6 maggio 2020 dal Questore della rispettiva provincia, fondato sulle disposizioni dell'articolo 3 del Decreto Legislativo Trasitorio numero 159 del 2011, che sostituisce le sanzioni amministrative previste dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 in materia di stupefacenti. L'avviso rappresenta uno strumento di repressione amministrativa adottato nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di violazioni alle normative in materia di sostanze stupefacenti, ed è stato ritenuto dalla ricorrente illegittimo per ragioni procedurali o sostanziali non esplicitamente dettagliate nel dispositivo della sentenza. Il ricorso è stato proposto presso il TAR Lombardia, sezione prima, con il patrocinio dell'avvocato Gennaro Messuti, mentre il Ministero dell'Interno ha agito in giudizio, difeso dall'Avvocatura dello Stato, per contrastare le pretese della ricorrente. La causa è stata discussa in camera di consiglio il 12 ottobre 2023, in una seduta straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato dei procedimenti pendenti.

Il quadro normativo

La materia viene disciplinata dal Decreto Legislativo Trasitorio numero 159 del 2011, il quale ha riformulato le sanzioni amministrative originariamente previste dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990, una legge fondamentale che regola in Italia l'intera disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. L'articolo 3 dello stesso decreto introduce il sistema delle sanzioni amministrative per le violazioni relative al possesso e all'uso di sostanze stupefacenti, prevedendo diverse misure tra cui l'avviso orale, quale forma più lieve di intervento amministrativo della Questura. Queste norme si inseriscono nel quadro della prevenzione e della repressione del fenomeno dell'uso di droghe, affidando al Questore poteri discrezionali nella graduazione delle sanzioni amministrative. Il sistema normativo conferisce quindi all'autorità di pubblica sicurezza poteri significativi ma circoscritti, subordinati al rispetto della proporzionalità e della legittimità procedurale.

La questione giuridica

La ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso orale emesso dal Questore, ritenendo che esso fosse affetto da vizi sostanziali o procedurali che lo rendessero illegittimo sotto il profilo amministrativo. Il contrasto principale consisteva nella valutazione se il Questore avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nell'adozione dell'avviso, ovvero se avesse rispettato i limiti legali, procedurali e di proporzionalità nella scelta della sanzione amministrativa. La controversia involgeva pertanto principi generali del diritto amministrativo quali la legalità, la trasparenza decisionale e il rispetto della corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi, nonché l'equilibrio tra l'interesse pubblico alla repressione dei reati droga-correlati e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato gli atti di causa e ha concluso che il ricorso era privo di fondamento giuridico, accogliendo sostanzialmente le ragioni dell'Amministrazione resistente. Sebbene la sentenza nel suo dispositivo non contenga una motivazione estesa e analitica, la decisione di rigettare completamente il ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto che l'avviso orale fosse stato correttamente emanato secondo la legge, che le procedure fossero state rispettate e che il Questore avesse esercitato legittimamente il suo potere discrezionale. Il TAR ha evidentemente valutato gli elementi di fatto e di diritto nel fascicolo processuale e ha concluso che non sussistevano violazioni tali da giustificare l'annullamento del provvedimento questionato. La brevità della motivazione, consona alle caratteristiche di molte sentenze amministrative contemporanee, riflette comunque una valutazione complessiva favorevole alla legittimità dell'azione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando così la piena legittimità dell'avviso orale emesso dal Questore il 6 maggio 2020. Di conseguenza, l'avviso rimane pienamente efficace e la ricorrente dovrà sopportarne gli effetti secondo la normativa vigente in materia di stupefacenti. Il ricorrente è stato inoltre condannato a corrispondere all'Amministrazione della somma di tremila euro a titolo di compensazione delle spese processuali sostenute dal Ministero dell'Interno, oltre ai relativi oneri di legge. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa competente, garantendo così la certezza e l'efficacia del provvedimento.

Massima

L'avviso orale emesso dal Questore in materia di violazioni amministrative relative a stupefacenti, quando adottato in conformità alle procedure di legge e nell'esercizio legittimo del potere discrezionale amministrativo, è insindacabile dal giudice amministrativo salvo difetti procedurali sostanziali o irragionevolezza palese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l'annullamento
dell'avviso orale ex art.3 DLT.159/11 del 6/5/20 emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, e di tutti i provvedimenti del Ministero, allo stato non conosciuti dalla ricorrente, e di ogni ulteriore atto del medesimo Ministero anche non conosciuto;
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Messuti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lamarmora 40;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese processuali, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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