Sentenza n. 202302423/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Porto Di Fucile Uso Caccia - Istanza Rinnovo - Procedimento Amministrativo Tendente Al Respingimento Dell'istanza - Sospensione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento a) dell'atto del 31.1.2023 con il quale il Questore di -OMISSIS- Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha disposto la “Sospensione del procedimento amministrativo tendente al respingimento dell'istanza di rinnovo del porto di fucile uso caccia presentata in data 25.2.2022 presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, pervenuta in data 2.3.2022 presso questa Divisione Polizia Amministrativa e Sociale” notificato al ricorrente in pari data a mezzo pec inviata al sottoscritto legale; b) del preavviso di diniego ex art 10 bis L. 241/1990 del 2 novembre 2022; c) di ogni altro atto, ulteriore, presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto; d) con accertamento dell'obbligo della Questura di chiudere il procedimento con provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e condanna al rilascio di provvedimento espresso. sul ricorso numero di registro generale 463 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Sala, Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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