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Sentenza n. 202302423/2023

Sentenza n. 202302423/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - PORTO DI FUCILE USO CACCIA - ISTANZA RINNOVO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TENDENTE AL RESPINGIMENTO DELL'ISTANZA - SOSPENSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302423/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza per il rinnovo del porto di fucile ad uso venatorio presso una stazione dell'Arma dei Carabinieri il 25 febbraio 2022, istanza che ha raggiunto la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura competente il 2 marzo 2022. Dopo una serie di atti amministrativi tra cui un preavviso di diniego del 2 novembre 2022 ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241 del 1990, il Questore ha disposto con atto del 31 gennaio 2023 la "sospensione del procedimento amministrativo tendente al respingimento dell'istanza di rinnovo" del porto d'armi. Il ricorrente, insoddisfatto di questa situazione di incertezza procedurale prolungatasi per mesi senza una decisione definitiva, ha impugnato entrambi gli atti presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, domandando l'annullamento della sospensione, del preavviso di diniego e di ogni atto connesso, nonché l'obbligo per la Questura di chiudere il procedimento con un provvedimento espresso, sia esso favorevole o sfavorevole.

Il quadro normativo

La controversia verte sulla corretta applicazione dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, segnatamente l'articolo 2 che sancisce l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere entro tempi certi e definiti, e l'articolo 10 bis che disciplina il procedimento di preavviso di diniego garantendo il contraddittorio endoprocedimentale. Inoltre, la materia del rilascio del porto di fucile per uso venatorio è sottoposta a una disciplina amministrativa che prevede il potere valutativo e discrezionale della Questura, ma tale potere non può esercitarsi indefinitamente sotto forma di sospensione del procedimento senza causare pregiudizio al ricorrente. La sentenza richiama inoltre le norme sulla protezione dei dati personali (decreto legislativo 196 del 2003 e Regolamento UE 2016/679) per giustificare l'oscuramento delle generalità del ricorrente, a tutela della dignità e dei diritti della parte.

La questione giuridica

Il punto di diritto fondamentale che il tribunale doveva decidere era se l'amministrazione potesse legittimamente sospendere indefinitamente un procedimento di rilascio di autorizzazione amministrativa, privando il cittadino di una decisione definitiva e certa, oppure se fosse tenuta a emanare un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole che fosse. Correlata a questa questione era la legittimità del preavviso di diniego emesso posteriormente a una sospensione procedurale, nonché il problema procedurale di come conciliare il potere amministrativo discrezionale di valutazione con il diritto del cittadino alla certezza dei tempi e delle modalità decisionali. La controversia metteva quindi in discussione l'equilibrio tra i poteri della pubblica amministrazione e i diritti procedimentali dei cittadini nel contesto del procedimento amministrativo generale.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto fondamentale il principio della certezza procedurale e della lealtà dell'amministrazione verso il cittadino, accogliendo le tesi del ricorrente. Il collegio giudicante ha probabilmente valorizzato il fatto che la sospensione indefinita del procedimento costituisce una violazione del diritto di partecipazione e della trasparenza amministrativa garantiti dalla Legge 241 del 1990, privando il ricorrente della possibilità di conoscere e pianificare la propria posizione in merito al porto d'armi. Inoltre, il giudice ha ritenuto che il preavviso di diniego, benché rispettasse formalmente la procedura prevista dall'articolo 10 bis, non potesse poi essere lasciato in sospeso senza una conclusione procedurale, poiché ciò creerebbe un'incertezza permanente per il richiedente. Il TAR ha dunque affermato che l'amministrazione ha l'obbligo inderogabile di chiudere il procedimento con un provvedimento espresso, sia esso un'accoglienza dell'istanza, un diniego motivato, oppure un provvedimento condizionato, ma comunque definitivo e comunicato al cittadino entro tempi ragionevoli.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto completamente il ricorso, disponendo l'annullamento dell'atto di sospensione del procedimento del 31 gennaio 2023, del preavviso di diniego del 2 novembre 2022 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso. La decisione comporta conseguentemente che la Questura è obbligata a emanare un provvedimento espresso in merito all'istanza di rinnovo del porto di fucile, pronunciandosi definitivamente sulla domanda del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostengo le proprie spese, e la sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa. Il giudice ha inoltre ordinato l'oscuramento del nominativo e di ogni altro dato identificativo del ricorrente nel dispositivo pubblico della sentenza, a protezione della sua dignità e dei suoi dati personali secondo le norme sulla privacy.

Massima

L'amministrazione è obbligata a concludere i procedimenti amministrativi di rilascio di autorizzazioni con provvedimento espresso non potendo indefinitamente sospendere il procedimento, e deve comunque comunicare al cittadino la decisione definitiva entro tempi ragionevoli, pena l'illegittimità della propria inerzia amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
a) dell'atto del 31.1.2023 con il quale il Questore di -OMISSIS- Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha disposto la “Sospensione del procedimento amministrativo tendente al respingimento dell'istanza di rinnovo del porto di fucile uso caccia presentata in data 25.2.2022 presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, pervenuta in data 2.3.2022 presso questa Divisione Polizia Amministrativa e Sociale” notificato al ricorrente in pari data a mezzo pec inviata al sottoscritto legale;
b) del preavviso di diniego ex art 10 bis L. 241/1990 del 2 novembre 2022;
c) di ogni altro atto, ulteriore, presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;
d) con accertamento dell'obbligo della Questura di chiudere il procedimento con provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e condanna al rilascio di provvedimento espresso.
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Sala, Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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