Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAPRENDE ATTO RINUNZIA

Sentenza n. 202302413/2023

1a - Affidamenti - Servizi - Servizi Di Vigilanza - Aggiudicazione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
(i) del provvedimento di aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo tra Sicuritalia IVRI S.p.A. (mandataria) e Sicuritalia Group Service S.c.p.a. (mandante), comunicato alla ricorrente con nota ex art. 76, co. 5, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 Prot. n. 0004935/LAC/er del 30.05.2023, della gara d’appalto pubblico avente ad oggetto “servizi di vigilanza presso sedi, impianti, centrali del Gruppo Cap ubicati nelle province di Milano, Pavia, Monza Brianza e Varese - servizio di reception presso head quarter di Milano - CIG: 963361783C”, in uno alla predetta nota;
(ii) di tutti gli atti e provvedimenti collegati, connessi e consequenziali al predetto provvedimento di aggiudicazione, ancorchè non interamente noti, ivi inclusi i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara, all’esito delle quali il Raggruppamento Temporaneo di Imprese odierno aggiudicatario è stato ammesso alla procedura e sono state valutate positivamente le offerte tecnica ed economica presentate in gara, nonché gli atti e provvedimenti resi in sede di conferma dell’efficacia dell’aggiudicazione al medesimo Raggruppamento;
(iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli sopraindicati, anche se non noto alla ricorrente, nonché
(iv) per l’accertamento dell’obbligo della Stazione Appaltante Amiacque S.r.l. di valutare, a seguito delle vicende che hanno interessato la consorziata esecutrice designata dalla mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese odierno aggiudicatario, la ricorrenza di cause escludenti a suo carico, anche ulteriori rispetto a quelle rilevate a mezzo del presente ricorso, nonché
(v) per il risarcimento del danno: (a) in forma specifica - anche previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto medio tempore tra Amiacque S.r.l. ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese odierno aggiudicatario - con aggiudicazione della commessa ad Axitea S.p.A. e correlata sottoscrizione del contratto di appalto, o subentro nel contratto eventualmente stipulato da stazione appaltante ed odierno aggiudicatario; ovvero, (b) in subordine, per equivalente, subito da Axitea S.p.A. per l’indebita aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica al ridetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nonchè
(vi) per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116 c.p.a. formulata da Axitea S.p.A. a seguito dell’indebito omesso integrale accoglimento, da parte di Amiacque S.r.l., dell’istanza di accesso agli atti fatta pervenire dalla società in data 05/06/2023, successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica al sopra riferito Raggruppamento Temporaneo di Imprese, e delle successive integrazioni della stessa.
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2023, proposto da
Axitea S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Michele Alfredo Attili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Dogana n. 3;
Amiacque S.r.l., non costituita in giudizio;
Sicuritalia Ivri S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso Venezia 10;
Sicuritalia Group Service S.C.P.A., Servizi Fiduciari Soc. Coop., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sicuritalia Ivri S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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