1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZI DI VIGILANZA - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302413/2023 |
| Esito | PRENDE ATTO RINUNZIA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Axitea S.p.A. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'aggiudicazione della gara d'appalto per i servizi di vigilanza presso le sedi, impianti e centrali del Gruppo CAP nelle province di Milano, Pavia, Monza Brianza e Varese, nonché per il servizio di reception presso la sede milanese. L'aggiudicazione era stata comunicata alla ricorrente con nota del 30 maggio 2023 ed era stata assegnata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo tra Sicuritalia IVRI S.p.A. quale mandataria e Sicuritalia Group Service S.c.p.a. quale mandante. Axitea aveva inoltre presentato istanza di accesso agli atti della procedura successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione, ritenendo di avere diritto a conoscere il materiale su cui era stata basata la scelta dell'aggiudicatario. Il ricorso era stato iscritto al numero di registro generale 1362 del 2023 e aveva come obiettivo l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e di tutti gli atti correlati, nonché la condanna del responsabile al risarcimento del danno.
Il quadro normativo
La controversia si inseriva nel contesto della disciplina dei contratti pubblici come regolata dal Decreto Legislativo numero 50 del 2016, il quale fissa i principi e le procedure per l'affidamento di appalti pubblici. In particolare, rilevanti erano le disposizioni relative alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del medesimo decreto legislativo, che stabilisce le modalità attraverso le quali la stazione appaltante deve informare i concorrenti dell'esito della procedura. Inoltre, il Codice della Procedura Amministrativa disciplina il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi mediante l'articolo 116, garantendo ai soggetti interessati la possibilità di accedere al materiale necessario per verificare la legittimità delle scelte amministrative. La disciplina generale dei ricorsi amministrativi era regolata dagli articoli 35, 84 e 85 del Codice della Procedura Amministrativa, che delineano i presupposti di ricevibilità e i criteri di cognizione del giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorso di Axitea poneva in evidenza molteplici profili di illegittimità della procedura di gara e della scelta dell'aggiudicatario. In primo luogo, Axitea contestava la regolarità della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, ritenendo che sussistessero vizi nei criteri e nella metodologia di giudizio. In secondo luogo, la ricorrente sosteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere a una valutazione, ulteriore a quella compiuta in sede di gara, circa la ricorrenza di cause escludenti a carico della consorziata esecutrice designata, in particolare a seguito di specifiche vicende che avevano interessato la mandante del Raggruppamento. Infine, Axitea rivendicava il diritto al risarcimento del danno conseguente all'indebita aggiudicazione della procedura e lamentava il mancato accoglimento della propria istanza di accesso agli atti. La questione pertanto si articolava tanto su profili di correttezza della procedura quanto su diritti soggettivi della concorrente rimasta esclusa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, convocata la camera di consiglio per il giorno 18 ottobre 2023 e relatore il dottore Mauro Gatti quale estensore, ha esaminato la posizione delle parti e la documentazione prodotta in causa. Nel corso dei lavori, tuttavia, è emersa la volontà della ricorrente Axitea di rinunciare al ricorso, circostanza che ha determinato l'intervento del collegio per prendere atto della rinuncia medesima. La rinuncia al ricorso costituisce un atto processuale mediante il quale la parte rinuncia ai diritti da essa azionati, estinguendo così il procedimento giudiziale senza che il collegio entri nel merito delle questioni controverse. Tale circostanza comporta che il giudice non si pronuncia sulle domande proposte, bensì prende atto della modifica della posizione della parte interessata. La compensazione delle spese, disposta nel dispositivo, riflette la situazione processuale intermedia derivante dalla rinuncia, in quanto nessuna delle parti ha ottenuto una vittoria nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di prendere atto della rinuncia al ricorso proposto da Axitea S.p.A., estinguendo così il procedimento amministrativo senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell'aggiudicazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese sostenute dalle parti nel corso del giudizio, ritenendo equo che ciascuna parte sopportasse i propri costi in considerazione della rinuncia operata. Infine, ha ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, attribuendo piena efficacia all'atto di estinzione della controversia.
Massima
La rinuncia al ricorso amministrativo proposto dal concorrente escluso da una procedura di gara, una volta accolta dal giudice, determina l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito, comportando la compensazione delle spese tra le parti e l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al provvedimento di estinzione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento (i) del provvedimento di aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo tra Sicuritalia IVRI S.p.A. (mandataria) e Sicuritalia Group Service S.c.p.a. (mandante), comunicato alla ricorrente con nota ex art. 76, co. 5, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 Prot. n. 0004935/LAC/er del 30.05.2023, della gara d’appalto pubblico avente ad oggetto “servizi di vigilanza presso sedi, impianti, centrali del Gruppo Cap ubicati nelle province di Milano, Pavia, Monza Brianza e Varese - servizio di reception presso head quarter di Milano - CIG: 963361783C”, in uno alla predetta nota; (ii) di tutti gli atti e provvedimenti collegati, connessi e consequenziali al predetto provvedimento di aggiudicazione, ancorchè non interamente noti, ivi inclusi i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara, all’esito delle quali il Raggruppamento Temporaneo di Imprese odierno aggiudicatario è stato ammesso alla procedura e sono state valutate positivamente le offerte tecnica ed economica presentate in gara, nonché gli atti e provvedimenti resi in sede di conferma dell’efficacia dell’aggiudicazione al medesimo Raggruppamento; (iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli sopraindicati, anche se non noto alla ricorrente, nonché (iv) per l’accertamento dell’obbligo della Stazione Appaltante Amiacque S.r.l. di valutare, a seguito delle vicende che hanno interessato la consorziata esecutrice designata dalla mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese odierno aggiudicatario, la ricorrenza di cause escludenti a suo carico, anche ulteriori rispetto a quelle rilevate a mezzo del presente ricorso, nonché (v) per il risarcimento del danno: (a) in forma specifica - anche previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto medio tempore tra Amiacque S.r.l. ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese odierno aggiudicatario - con aggiudicazione della commessa ad Axitea S.p.A. e correlata sottoscrizione del contratto di appalto, o subentro nel contratto eventualmente stipulato da stazione appaltante ed odierno aggiudicatario; ovvero, (b) in subordine, per equivalente, subito da Axitea S.p.A. per l’indebita aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica al ridetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nonchè (vi) per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116 c.p.a. formulata da Axitea S.p.A. a seguito dell’indebito omesso integrale accoglimento, da parte di Amiacque S.r.l., dell’istanza di accesso agli atti fatta pervenire dalla società in data 05/06/2023, successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica al sopra riferito Raggruppamento Temporaneo di Imprese, e delle successive integrazioni della stessa. sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2023, proposto da Axitea S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Michele Alfredo Attili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Dogana n. 3; Amiacque S.r.l., non costituita in giudizio; Sicuritalia Ivri S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso Venezia 10; Sicuritalia Group Service S.C.P.A., Servizi Fiduciari Soc. Coop., non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sicuritalia Ivri S.p.A.; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →