Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTA—PRENDE ATTO RINUNZIA
Sentenza n. 202302398/2023
3n - Pubblica Istruzione - Studenti - Non Ammissione Alla Classe Successiva
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento 1. dei risultati di fine anno della classe I A, contenuti in apposito documento redatto in data 11.6.2019, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe l'11.6.2019, con cui è stata comunicata la non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe successiva; 2. del verbale n.9 del Consiglio della Classe I A relativo allo scrutinio finale, redatto in data 11.6.2019, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 31.7.2019, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate); 3. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva; 4. del documento di valutazione dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate; 5. di tutti i verbali del Consiglio di Classe (anno scolastico 2018/2019); 6. della programmazione disciplinare di classe, relativa all'a.s. 2018/2019, laddove adottata; 7. dei criteri (e delle griglie) di correzione, valutazione e ammissione alla classe successiva per l'anno scolastico 2018/2019, deliberati dall'Istituto indicato in epigrafe; 8. delle verifiche scritte, orali e pratiche svolte dall'alunno durante l'anno scolastico 2018/2019 nelle discipline storia, scienze, spagnolo, tecnologia, educazione fisica, relativamente alle insufficienze riportate; 9. dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2018/2019, e del registro elettronico; 10. del registro di classe relativo all'anno scolastico 2018/2019 e dei relativi provvedimenti disciplinari, oltre che delle note didattiche e disciplinari; 11. delle circolari sugli scrutini e sulle operazioni finali adottate dall'Istituto indicato in epigrafe; 12. della relazione finale della classe, relativa all'a.s. 2018/2019; 13. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, con la richiesta di risarcimento del danno subìto da parte ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2019, proposto da -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1; Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” - Scuola Secondaria di Primo Grado “-OMISSIS-” di Magenta, Consiglio della Classe i A, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Vista la memoria notificata e depositata il 15.7.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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