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Sentenza n. 202302398/2023

Sentenza n. 202302398/2023

3N - PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302398/2023
EsitoPRENDE ATTO RINUNZIA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda la non ammissione di un alunno della classe prima della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale di Magenta alla classe successiva, decisione comunicata mediante documento affisso all'albo scolastico in data 11 giugno 2019 e formalizzata nel verbale di scrutinio finale del Consiglio della Classe I A. Un genitore, esercente la responsabilità genitoriale sul minore, ha impugnato questo provvedimento ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2019. Nella domanda ricorsoria il genitore non ha contestato soltanto la non ammissione finale, bensì ha dedotto l'illegittimità di numerosi atti propedeutici e strumentali a tale decisione, inclusi i verbali consiliari, le verifiche scritte orali e pratiche, i criteri di valutazione, i registri dei docenti e i provvedimenti disciplinari. Inoltre il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno derivante da quanto riteneva provvedimenti amministrativi illegittimi.

Il quadro normativo

La materia della valutazione scolastica e dell'ammissione agli anni successivi è disciplinata dalle disposizioni normative che regolano il diritto all'istruzione e le modalità di valutazione del profitto degli alunni nel sistema scolastico italiano. Il ricorso è stato sottoposto al giudizio secondo le norme sulla procedura amministrativa, in particolare gli articoli 35, 84 e 85 del codice del processo amministrativo che regolano la ricevibilità e la trattazione dei ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali. Nel corso del procedimento, poiché il fascicolo contiene dati sensibili e personali di un minore, sono stati richiamati anche i principi sulla protezione dei dati personali di cui agli articoli 52 del decreto legislativo numero 196 del 2003 e all'articolo 6 paragrafo 1 lettera f del Regolamento UE numero 679 del 2016, al fine di garantire l'oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la potestà genitoriale in ogni riproduzione del provvedimento.

La questione giuridica

La questione originaria affrontata dal ricorso verteva sulla legittimità dei provvedimenti di non ammissione dell'alunno alla classe successiva e più ampiamente sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione da parte della scuola. Il ricorrente contestava la fondatezza del giudizio di insufficienza e il modo in cui erano state condotte le verifiche e applicate le griglie di valutazione durante l'anno scolastico 2018-2019. Si trattava di una controversia che sollevava questioni rilevanti circa i limiti del sindacato giudiziale amministrativo rispetto alle decisioni assunte dagli organi collegiali scolastici in materia di valutazione e ammissione alle classi successive, nonché il rapporto tra autonomia della scuola nella valutazione del profitto e il controllo di legittimità esercitabile dal giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Benché la sentenza non contenga una motivazione estesa, il provvedimento si è concluso per effetto della dichiarazione di volontà del ricorrente mediante memoria depositata il 15 luglio 2023, nella quale ha formalmente dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Questa rinuncia volontaria rappresenta una composizione endoprocessuale della controversia, per la quale il ricorrente ha preferito estinguere il contenzioso anziché proseguire nel procedimento. Il tribunale, riscontrando l'avvenuta rinuncia e verificando che sussistevano i presupposti di cui ai commi 2 lettera c e agli articoli 84 e 85 del codice del processo amministrativo, ha disposto l'estinzione del ricorso applicando la disciplina legale relativa alla cessazione della materia del contendere, decidendo inoltre per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti contendenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella Sezione Quinta ha dichiarato estinto il ricorso per rinuncia, operando tale estinzione come pronuncia definitiva sulla controversia. Le spese di giudizio sono state compensate tra il ricorrente e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il che comporta che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali senza che sia stata applicata condanna all'altrui disfavore. Il provvedimento è stato ordinato essere eseguito dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie e il tribunale ha infine mandato alla propria segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione della sentenza, all'oscuramento integrale delle generalità del minore e dei genitori, nonché di ogni dato idoneo a identificare gli interessati, in osservanza della normativa sulla privacy e del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Massima

La rinuncia volontaria al ricorso dinanzi al giudice amministrativo estingue il procedimento e preclude al ricorrente la possibilità di ottenere una pronuncia meritoria sui vizi dedotti. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento 1. dei risultati di fine anno della classe I A, contenuti in apposito documento redatto in data 11.6.2019, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe l'11.6.2019, con cui è stata comunicata la non ammissione dell'alunno a alla classe successiva 2. del verbale n.9 del Consiglio della Classe I A relativo allo scrutinio finale, redatto in data 11.6.2019, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 31.7.2019, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto relativamente alle insufficienze riportate 3. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva 4. del documento di valutazione dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate 5. di tutti i verbali del Consiglio di Classe anno scolastico 2018-2019 6. della programmazione disciplinare di classe, relativa all'a.s. 2018-2019, laddove adottata 7. dei criteri e delle griglie di correzione, valutazione e ammissione alla classe successiva per l'anno scolastico 2018-2019, deliberati dall'Istituto indicato in epigrafe 8. delle verifiche scritte, orali e pratiche svolte dall'alunno durante l'anno scolastico 2018-2019 nelle discipline storia, scienze, spagnolo, tecnologia, educazione fisica, relativamente alle insufficienze riportate 9. dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2018-2019, e del registro elettronico 10. del registro di classe relativo all'anno scolastico 2018-2019 e dei relativi provvedimenti disciplinari, oltre che delle note didattiche e disciplinari 11. delle circolari sugli scrutini e sulle operazioni finali adottate dall'Istituto indicato in epigrafe 12. della relazione finale della classe, relativa all'a.s. 2018-2019 13. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale, anche non conosciuto, con la richiesta di risarcimento del danno subìto da parte ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2019, proposto da in qualità di esercente la potestà sul minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1 Istituto Comprensivo Statale Scuola Secondaria di Primo Grado di Magenta, Consiglio della Classe I A, non costituiti in giudizio Visti il ricorso e i relativi allegati Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Vista la memoria notificata e depositata il 15.7.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento UE 2016-679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati Esito PRENDE ATTO RINUNZIA Tribunale TAR LOMBARDIA MILANO Sezione SEZIONE QUINTA Data 19 ottobre 2023

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
1. dei risultati di fine anno della classe I A, contenuti in apposito documento redatto in data 11.6.2019, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe l'11.6.2019, con cui è stata comunicata la non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe successiva;
2. del verbale n.9 del Consiglio della Classe I A relativo allo scrutinio finale, redatto in data 11.6.2019, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 31.7.2019, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
3. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
4. del documento di valutazione dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
5. di tutti i verbali del Consiglio di Classe (anno scolastico 2018/2019);
6. della programmazione disciplinare di classe, relativa all'a.s. 2018/2019, laddove adottata;
7. dei criteri (e delle griglie) di correzione, valutazione e ammissione alla classe successiva per l'anno scolastico 2018/2019, deliberati dall'Istituto indicato in epigrafe;
8. delle verifiche scritte, orali e pratiche svolte dall'alunno durante l'anno scolastico 2018/2019 nelle discipline storia, scienze, spagnolo, tecnologia, educazione fisica, relativamente alle insufficienze riportate;
9. dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2018/2019, e del registro elettronico;
10. del registro di classe relativo all'anno scolastico 2018/2019 e dei relativi provvedimenti disciplinari, oltre che delle note didattiche e disciplinari;
11. delle circolari sugli scrutini e sulle operazioni finali adottate dall'Istituto indicato in epigrafe;
12. della relazione finale della classe, relativa all'a.s. 2018/2019;
13. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto,
con la richiesta di risarcimento del danno subìto da parte ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2019, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” - Scuola Secondaria di Primo Grado “-OMISSIS-” di Magenta, Consiglio della Classe i A, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Vista la memoria notificata e depositata il 15.7.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e  diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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