Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202302382/2023
2a - Affidamenti - Forniture - Fornitura Deflussori Ed Elastomeri - Lotti 17 E 19 - Istanza Revisione Prezzi - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento della nota del 4 ottobre 2022, con cui ARIA, a conclusione dell'istruttoria avviata, ha confermato il diniego all'istanza di Eurospital a rinegoziare il contratto; della nota del 12 agosto 2022, con cui ARIA ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinegoziazione del contratto; ove occorra, della nota del 25 luglio 2022, con cui ARIA ha avviato l'istruttoria, chiedendo ad Eurospital di fornire documenti e/o provvedimenti da Enti e/o Autorità pubbliche per sostenere la modifica delle condizioni contrattuali; ove occorre possa, dell'art. 8 della Convenzione ARIA, nella parte in cui dispone che i corrispettivi debbono intendersi fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico Eurospital di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti anche dall'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni da parte delle competenti autorità; ove occorra, dell'art. 1 della Convenzione ARIA, nella parte in cui dispone che il Fornitore, qualora intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, questo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni per sospendere o a risolvere il contratto; del modello di dichiarazione di offerta economica, allegato al disciplinare, nella parte in cui obbligava i concorrenti a dichiarare di essere consapevoli che il prezzo sarebbe rimasto fisso ed invariato per la durata della Convenzione; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione. sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2022, proposto da EUROSPITAL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazzetta U. Giordano, n. 4; AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI - ARIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppina Squillace e Salvatore Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede del proprio Ufficio legale in Milano, Via Torquato Taramelli, n. 26; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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