Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202302360/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Decreto Di Ammonimento

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
a) decreto di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Milano ai sensi dell’art. 8, D.L.n. 11/09 conv. con L.n. 38/09 in data 19 maggio 2020 prot.n. -OMISSIS- e notificato al ricorrente il successivo 20 maggio; b) comunicazione in pari data della Questura di Milano, Divisione Anticrimine, con la quale viene dato atto dell’avvenuta notifica del decreto e con il quale il ricorrente viene invitato a recarsi presso il competente CIPM.
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Carla Minieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Sentita la dichiarazione in udienza con la quale il legale di parte ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il legale del ricorrente, nel corso dell’udienza, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti costituite, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta dall’Amministrazione, nulla dovendosi statuire, peraltro, nei confronti della controinteressata non costituita;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone nominativamente individuate in sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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