1H - SICUREZZA PUBBLICA - DECRETO DI AMMONIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302360/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino italiano ha impugnato un decreto di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Milano il 19 maggio 2020 e notificatogli il 20 maggio dello stesso anno, nonché la comunicazione ufficiale della Questura di Milano relativa a tale provvedimento. Il decreto era stato adottato in base all'articolo 8 del decreto legge numero 11 del 2009, convertito in legge numero 38 del 2009, uno strumento amministrativo di prevenzione e tutela della pubblica sicurezza. Il ricorrente si era rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l'annullamento sia del decreto sia della comunicazione notificatagli, contestandone la legittimità amministrativa. La controversia si inserisce nel quadro dei provvedimenti di prevenzione adottati dalle autorità di pubblica sicurezza nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico.
Il quadro normativo
La fattispecie concerne l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legge numero 11 del 2009, convertito in legge numero 38 del 2009, che disciplina i decreti di ammonimento come strumento amministrativo preventivo di pubblica sicurezza. Tale norma consente al Questore di emettere formali ammonimenti nei confronti di soggetti le cui condotte risultino pericolose dal punto di vista della sicurezza pubblica. Il procedimento amministrativo deve rispettare i principi fondamentali del diritto amministrativo, inclusi la correttezza, la trasparenza e il diritto di difesa del destinatario. Inoltre, il ricorso deve essere esaminato secondo le regole di procedura previste dal codice del processo amministrativo, con particolare attenzione agli aspetti di ammissibilità e ricevibilità del ricorso medesimo.
La questione giuridica
Il profilo giuridico rilevante nel presente caso attiene alla sussistenza dell'interesse legittimo del ricorrente a ottenere l'annullamento del decreto di ammonimento durante il corso del processo. La questione non riguarda nel merito la legittimità del provvedimento impugnato, bensì piuttosto il permanere dell'utilità pratica della pronuncia giurisdizionale per il ricorrente. Nel corso dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, situazione in cui la sentenza di annullamento non comporterebbe più alcun beneficio concreto per la parte ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di dover accogliere la dichiarazione del difensore del ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di interesse, ravvisando i presupposti per una pronuncia di improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha correttamente osservato che, allorquando viene meno durante il processo l'utilità pratica della sentenza per il ricorrente, il ricorso diviene privo di oggetto giuridico rilevante e pertanto non più proponibile dinnanzi al giudice amministrativo. Tale situazione configura un difetto di interesse sopravvenuto successivo alla proposizione del ricorso, il quale determina l'improcedibilità ex articolo 35, comma 1, lettera c, del codice del processo amministrativo. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, senza entrare nel merito delle censure formulate dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rigettando implicitamente la pretesa di annullamento del decreto di ammonimento e della comunicazione della Questura. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite, tenendo conto della ridotta attività difensiva svolta dall'Amministrazione nel corso del processo. Nulla è stato statuito nei confronti della parte controinteressata non costituita in giudizio. La sentenza è ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità previste.
Massima
Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse durante il corso del giudizio amministrativo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile poiché viene meno l'utilità pratica della sentenza richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: a) decreto di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Milano ai sensi dell’art. 8, D.L.n. 11/09 conv. con L.n. 38/09 in data 19 maggio 2020 prot.n. -OMISSIS- e notificato al ricorrente il successivo 20 maggio; b) comunicazione in pari data della Questura di Milano, Divisione Anticrimine, con la quale viene dato atto dell’avvenuta notifica del decreto e con il quale il ricorrente viene invitato a recarsi presso il competente CIPM. sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Carla Minieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Sentita la dichiarazione in udienza con la quale il legale di parte ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che il legale del ricorrente, nel corso dell’udienza, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti costituite, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta dall’Amministrazione, nulla dovendosi statuire, peraltro, nei confronti della controinteressata non costituita; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate tra le parti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone nominativamente individuate in sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →