Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202302351/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Patente Di Guida - Provvedimento Revisione Mediante Nuovo Esame Di Idoneità Tecnica

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 2 luglio 2020 con il quale la Motorizzazione Civile di Milano – Sezione di Varese ha disposto, nei confronti della ricorrente, la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
-  di ogni altro atto o provvedimento presupposto e conseguente anche non noto.
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Clerici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Motorizzazione Civile di Varese, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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