1H - SICUREZZA PUBBLICA - PATENTE DI GUIDA - PROVVEDIMENTO REVISIONE MEDIANTE NUOVO ESAME DI IDONEITÀ TECNICA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302351/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ricorrente ha impugnato un provvedimento della Motorizzazione Civile di Milano, Sezione di Varese, emesso il 2 luglio 2020, che disponeva la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica nei suoi confronti. La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando il provvedimento come illegittimo e chiedendone l'annullamento, nonché l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto o conseguente. Il ricorso è stato iscritto il 2 ottobre 2020 al registro generale del TAR, identificato con il numero 1384 dell'anno 2020. La controversia è stata sottoposta a giudizio davanti alla Sezione Prima del TAR, che ha provveduto ad emettervi sentenza in data 12 ottobre 2023, dopo oltre tre anni dalla presentazione del ricorso.
Il quadro normativo
La materia del controllo medico-legale e della revisione della patente di guida rientra nella disciplina del Codice della Strada, principale fonte normativa in materia di circolazione dei veicoli a motore e idoneità psicofisica dei conducenti. La Motorizzazione Civile, dipendente dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, è l'autorità amministrativa competente ad emettere, rinnovare e revocare patenti di guida, nonché a disporre le revisioni quando sussistano dubbi in merito all'idoneità tecnica del conducente. I ricorsi contro i provvedimenti della Motorizzazione Civile rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, specificamente del TAR territorialmente competente, che è tenuto a sindacare la legittimità degli atti amministrativi per violazione di legge, eccesso di potere o violazione di diritti soggettivi. La disciplina del processo amministrativo è contenuta nel Codice del Processo Amministrativo, in particolare agli articoli relativi alla ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo ha dovuto affrontare una questione procedurale preliminare di notevole importanza: verificare se il ricorso presentato dalla ricorrente soddisfacesse i presupposti processuali necessari per essere ammesso al merito, ovvero se sussistessero le condizioni di ricevibilità e ammissibilità del ricorso stesso. Il TAR ha dovuto esaminare se la ricorrente possedesse la legittimazione attiva nel ricorso, se sussistesse un interesse legittimo concreto e attuale, e se il ricorso rispettasse tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti dal Codice del Processo Amministrativo. La dichiarazione di improcedibilità, anziché un rigetto nel merito, suggerisce che il TAR ha riscontrato un vizio di carattere procedurale che impediva l'accoglibilità del ricorso indipendentemente dal merito della controversia sulla revisione della patente.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza disponibile non contenga la motivazione estesa, dalla dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal TAR si può inferire che il collegio giudicante ha riscontrato l'assenza di uno o più presupposti processuali essenziali affinché il ricorso potesse essere trattato nel merito. La categoria della improcedibilità comprende generalmente situazioni quali la mancanza di interesse legittimo, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, l'incapacità processuale della parte, ovvero vizi processuali che non possono essere sanatati nel corso del giudizio amministrativo. Il TAR, operando una verifica preliminare sulla sussistenza dei requisiti processuali fondamentali, ha rittenuto che la ricorrente non potesse procedere con il suo ricorso per motivi di natura processuale e non meritoria. La compensazione delle spese, ordinata dal collegio, rappresenta il criterio di equità procedurale applicato quando il giudice reputi parimenti responsabili entrambe le parti dell'insorgenza della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, negando pertanto ogni possibilità di proseguimento del giudizio nel merito della controversia sulla revisione della patente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese processuali senza diritto al rimborso da parte della controparte. Il TAR ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità previste dalla legge e ha proceduto all'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della medesima, conformemente al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati.
Massima
Quando ricorrono vizi di natura processuale che rendono insanabile il procedimento amministrativo, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalle ragioni di merito che potrebbero sottendere la controversia, assicurando così il rispetto delle garanzie procedurali essenziali di equità e correttezza del processo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 2 luglio 2020 con il quale la Motorizzazione Civile di Milano – Sezione di Varese ha disposto, nei confronti della ricorrente, la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto e conseguente anche non noto. sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Clerici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Motorizzazione Civile di Varese, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture e Trasporti; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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