Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202302350/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Esercizio Commerciale Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande - Sospensione Attività

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l’annullamento
­ del decreto di sospensione della licenza per la conduzione dell’esercizio commerciale denominato -OMISSIS-, sito in -OMISSIS- via-OMISSIS-, avente n. -OMISSIS-, emesso in data 7 luglio 2020 dal Questore della Provincia di Milano;
­ della Nota 15 giugno 2020 con cui la Questura di Milano ha comunicato l’avvio del procedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 TULPS;
- di ogni altro atto connesso;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Bianchetti, Giorgio Roderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Alessandro Roderi in Milano, via Legnano 16;
Ministero dell’Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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