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Sentenza n. 202302350/2023

Sentenza n. 202302350/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - ESERCIZIO COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - SOSPENSIONE ATTIVITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302350/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una titolare di esercizio commerciale ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il decreto di sospensione della licenza emesso dal Questore della Provincia di Milano il 7 luglio 2020, nonché la nota della Questura del 15 giugno 2020 con cui era stato comunicato l'avvio del procedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L'esercizio commerciale, localizzato in Milano, era stato sottoposto a provvedimenti restrittivi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, apparentemente in ragione di violazioni normative che avrebbero giustificato l'intervento repressivo. La ricorrente ha contestato sia il procedimento che ha portato all'emanazione del decreto sia il provvedimento stesso, ritenendoli illegittimi sotto il profilo procedurale e sostanziale. La controversia si iscrive nel contesto più ampio del potere amministrativo di controllo e di sospensione delle licenze commerciali, uno dei settori dove la collisione tra ordine pubblico e libertà di esercizio dell'attività economica si manifesta con particolare rilevanza.

Il quadro normativo

Il fondamento normativo dei provvedimenti impugnati risiede nell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che attribuisce al Questore il potere di sospendere le licenze per la conduzione di esercizi commerciali qualora sussistano ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. Questa disposizione consente all'autorità di pubblica sicurezza di ricorrere a misure limitative della libertà economica quando il comportamento dell'esercente o le caratteristiche dell'attività rappresentino un pericolo per l'ordine pubblico. Il procedimento di sospensione è vincolato al rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, inclusi quelli di proporzionalità, ragionevolezza e dovuto procedimento. La comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce un momento essenziale del procedimento amministrativo, garantendo al destinatario il diritto di partecipazione e di tutela prima dell'emanazione del provvedimento definitivo.

La questione giuridica

Il ricorso pone la questione se il Questore fosse stato legittimato ad emanare il decreto di sospensione e se il procedimento fosse stato correttamente instaurato e condotto secondo le garanzie procedurali previste dalla legge. La ricorrente probabilmente ha contestato sia l'esistenza dei presupposti di fatto che giustificassero la sospensione, sia l'osservanza delle regole procedurali, sia il rispetto dei principi di proporzionalità nella scelta dello strumento sanzionatorio. In particolare, era rilevante accertare se le circostanze che avevano indotto la Questura ad avviare il procedimento fossero sufficienti e documentate, e se il provvedimento finale fosse risultato proporzionato rispetto alle violazioni contestate. La questione coinvolgeva altresì il delicato equilibrio tra l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e il diritto costituzionalmente garantito di esercizio dell'attività economica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha apprezzato il merito della controversia e, al termine del suo esame, ha ritenuto che il Questore aveva agito legittimamente nel disporre la sospensione della licenza commerciale. Il collegio ha evidentemente ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato e fondato su circostanze di fatto documentate, tali da giustificare l'intervento repressivo nel quadro dei poteri attribuiti dalla legge. Il giudice amministrativo ha presumibilmente verificato che il procedimento fosse stato correttamente instaurato con la comunicazione del 15 giugno 2020 e che fossero stati rispettati i termini e le modalità previste dalla normativa, non riscontrando vizi procedurali significativi. La decisione del tribunale implica che, anche ove la ricorrente avesse sollevato questioni sulla proporzionalità della misura, il giudice le ha ritenute non fondate, considerando la sospensione come strumento proporzionato rispetto alle esigenze di ordine pubblico che l'avevano determinata.

La decisione

Il Tribunale respinge interamente il ricorso, confermando così la legittimità del decreto di sospensione della licenza commerciale emesso dal Questore il 7 luglio 2020 e della nota di comunicazione dell'avvio del procedimento del 15 giugno 2020. La parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate dal tribunale in tremila euro oltre gli accessori di legge, a compensazione dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la difesa in giudizio. La sentenza assume carattere definitivo per il grado giurisdizionale esaminato, salvo diritto di ricorso in appello secondo le regole ordinarie. Il tribunal manda inoltre all'oscuramento delle generalità della ricorrente, applicando i principi di protezione dei dati personali previsti dalla normativa sulla privacy.

Massima

L'esercizio del potere di sospensione della licenza commerciale da parte del Questore in ragione di esigenze di ordine e sicurezza pubblica è legittimo quando correttamente motivato nei suoi presupposti di fatto e proceduralmente regolare, e il ricorso contro tale provvedimento è infondato ove non siano provati vizi sostanziali o procedurali nella sua emanazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l’annullamento
­ del decreto di sospensione della licenza per la conduzione dell’esercizio commerciale denominato -OMISSIS-, sito in -OMISSIS- via-OMISSIS-, avente n. -OMISSIS-, emesso in data 7 luglio 2020 dal Questore della Provincia di Milano;
­ della Nota 15 giugno 2020 con cui la Questura di Milano ha comunicato l’avvio del procedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 TULPS;
- di ogni altro atto connesso;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Bianchetti, Giorgio Roderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Alessandro Roderi in Milano, via Legnano 16;
Ministero dell’Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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