Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202302333/2023
4l - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento - del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 2 febbraio 2023, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 524 del 2023, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Susanna Angela Tosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Tonale n. 22; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 382/2023 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Vista l’ordinanza n. 2355/2023 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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