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Sentenza n. 202302333/2023

Sentenza n. 202302333/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302333/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, le cui generalità sono state oscurate dal giudice per tutelare la privacy, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 2 febbraio 2023, con il quale è stato disposto il rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente era stato assistito dall'avvocato Susanna Angela Tosi e aveva proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento questorile ritenendolo illegittimo o affetto da vizi procedurali. Inizialmente il TAR aveva respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento con ordinanza numero 382/2023, ma successivamente il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello cautelare, aveva sospeso l'efficacia del provvedimento medesimo con ordinanza numero 2355/2023, consentendo al ricorrente di mantenere la possibilità di permanenza sul territorio nazionale pendente la decisione nel merito.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal Testo Unico dell'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, e dai decreti attuativi che fissano le condizioni, i presupposti e le procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi medesimi. La legislazione in tema di immigrazione prevede specifici requisiti per il rinnovo dei permessi per motivi di lavoro subordinato, tra i quali devono sussistere determinate condizioni legate alla continuità dell'impiego, alla regolarità contrattuale e al mantenimento dei presupposti che avevano originariamente giustificato il rilascio del primo permesso. La Questura, in quanto autorità competente territorialmente, ha il dovere di verificare il permanere di tali condizioni e di adottare decisioni motivate qualora riscontri l'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla legge.

La questione giuridica

Il nodo giuridico controverso era se il rigetto dell'istanza di rinnovo notificato dalla Questura di Milano fosse legittimo alla luce dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente ovvero se sussistessero vizi nel procedimento amministrativo che avessero inficiato la validità del provvedimento. La complessità della questione risiedeva nell'esigenza di verificare se la Questura avesse correttamente operato il controllo circa il permanere dei presupposti per il rinnovo del permesso o se, al contrario, il rigetto fosse stato adottato in violazione delle norme vigenti in materia di immigrazione o dei principi di diritto amministrativo generale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti di causa sottoposti al suo controllo, ha concluso che il provvedimento emesso dalla Questura di Milano non era affetto da vizi che ne giustificassero l'annullamento, respingendo dunque il ricorso presentato dal ricorrente. Sebbene il provvedimento impugnato fosse stato precedentemente sospeso dal Consiglio di Stato in sede cautelare, il TAR ha ritenuto in via definitiva, dopo la discussione pubblica dell'undici ottobre duemilaventitre, che la Questura aveva operato legittimamente nell'ambito dei suoi poteri discrezionali e che il rigetto dell'istanza di rinnovo era conforme alla normativa vigente. Il fatto che il Consiglio di Stato avesse accolto il ricorso cautelare non implica automaticamente l'accoglimento nel merito, poiché la sospensione del provvedimento era stata disposta sulla base di una valutazione sommaria della questione, mentre la decisione definitiva del TAR si fonda su un esame pieno della legittimità del provvedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento del provvedimento della Questura di Milano, affermando pertanto la legittimità della decisione di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Le spese sono state compensate tra le parti in lite, seguendo il principio per cui quando il ricorso è infondato ma la causa ha caratteri di complessità significativa, i costi processuali possono essere distribuiti in modo paritario. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa e il provvedimento della Questura ha così recuperato pienamente la sua efficacia.

Massima

Rientra nella discrezionalità amministrativa della Questura il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando vengano meno i presupposti normativamente richiesti per il mantenimento di tale autorizzazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 2 febbraio 2023, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Susanna Angela Tosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Tonale n. 22;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 382/2023 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista l’ordinanza n. 2355/2023 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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