Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTANOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202302317/2023

4e - Ottemperanza - Tar Lombardia - Sede Di Milano - Iv Sezione - Sentenza N. 2634/2022

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’ottemperanza
- della sentenza esecutiva n. 2634/2022 depositata il 25 novembre 2022, emessa dal T.A.R. Lombardia - Sede di Milano, Sezione Quarta, a conclusione del procedimento R.G. n. 2153/2021.
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Susanna Angela Tosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Tonale n. 22;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo i termini e le modalità specificati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, in favore del ricorrente e a carico del Ministero dell’Interno,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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