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Sentenza n. 202302317/2023

Sentenza n. 202302317/2023

4E - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - SEDE DI MILANO - IV SEZIONE - SENTENZA N. 2634/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302317/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso per ottemperanza è stato proposto da un cittadino contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Milano al fine di ottenere l'esecuzione della precedente sentenza n. 2634/2022 emessa dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia in data 25 novembre 2022. La sentenza oggetto di ottemperanza aveva accolto un ricorso del cittadino, dando ragione alle sue pretese nei confronti dell'Amministrazione. Tuttavia, il Ministero dell'Interno e la Prefettura non avevano provveduto a eseguire correttamente quanto ordinato dalla sentenza, spingendo il ricorrente a presentare un ulteriore ricorso per costringere l'Amministrazione al rispetto del giudicato. Si trattava pertanto di una controversia nella quale il cittadino ricorrente aveva già vinto in primo grado, ma dove la mancata ottemperanza dell'Amministrazione lo costringeva a tornare in giudizio per ottenere l'effettiva attuazione della sentenza favorevole.

Il quadro normativo

Il ricorso per ottemperanza è disciplinato dalla legge processuale amministrativa, la quale prevede che quando un'amministrazione pubblica non esegue una sentenza divenuta esecutiva, il ricorrente può promuovere un nuovo giudizio innanzi al medesimo giudice che ha emesso la sentenza non ottemperata. In questo caso, il TAR ha fondato il suo potere di intervento sull'articolo 114 del codice di procedura amministrativa, che regola i ricorsi per ottemperanza. La presente sentenza richiama inoltre i principi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di protezione dei dati personali e il Regolamento UE 2016/679, per giustificare l'oscuramento delle generalità del ricorrente negli atti pubblici della sentenza al fine di tutelare il diritto alla privacy e alla riservatezza dell'interessato. L'ordine di nomina di un commissario ad acta si inserisce nel sistema dei rimedi a disposizione del giudice amministrativo quando l'Amministrazione non adempie spontaneamente gli obblighi derivanti da una sentenza.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava l'ineffettuazione della sentenza precedente da parte dell'Amministrazione resistente, configurando un caso di disprezzo del giudicato amministrativo. La questione ricorrente nei ricorsi di ottemperanza è quella della responsabilità della Pubblica Amministrazione nel non eseguire quanto già deciso dal giudice e della tutela effettiva del ricorrente quando la prima sentenza non viene concretamente attuata. Sul piano giuridico, era necessario che il TAR verificasse se l'Amministrazione avesse effettivamente assolto gli obblighi imposti dalla sentenza n. 2634/2022 e, in caso di mancata ottemperanza, se fosse necessario ricorrere a misure coercitive ulteriori rispetto alla semplice sentenza. Era pure rilevante stabilire se la nomina di un commissario ad acta fosse lo strumento più idoneo per vincere la resistenza amministrativa e garantire l'esecuzione del provvedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, riunito in camera di consiglio dell'11 ottobre 2023 con la partecipazione dei tre magistrati relatori, ha ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza proposto dal cittadino, accogliendo completamente le sue rivendicazioni. Il collegio ha evidentemente verificato che l'Amministrazione, pur essendo stata obbligata dalla sentenza n. 2634/2022 a compiere specifici atti o adottare determinati provvedimenti, non aveva assolto tale obbligo nel termine appropriato o non lo aveva eseguito correttamente. Sulla base di questa constatazione, il giudice ha ritenuto necessario non solo accogliere il ricorso, ma anche disporre misure più incisive mediante la nomina di un commissario ad acta, figura istituita dal diritto amministrativo proprio per sopperire alla inerzia o alla resistenza dell'Amministrazione. La condanna al pagamento delle spese di giudizio rappresenta inoltre una sanzione nei confronti dell'Amministrazione che ha costretto il ricorrente a tornare in giudizio per ottenere l'attuazione di una sentenza già vinta.

La decisione

Il Tribunale ha accolto completamente il ricorso per ottemperanza, ordinando all'Amministrazione di eseguire la precedente sentenza secondo i termini e le modalità che saranno precisati nella motivazione estesa. Ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento di cinquecento euro a titolo di spese di giudizio in favore del ricorrente, oltre agli oneri e alle spese generali, disponendo altresì la restituzione del contributo unificato precedentemente versato dal ricorrente stesso. Elemento centrale della decisione è la nomina di un commissario ad acta, figura straordinaria che avrà il compito di provvedere direttamente all'esecuzione della sentenza precedente nel caso in cui l'Amministrazione continui a non adempiere. Il giudice ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita immediatamente dall'autorità amministrativa, evitando ulteriori rinvii e garantendo la tutela effettiva del diritto riconosciuto al ricorrente.

Massima

La mancata ottemperanza da parte della Pubblica Amministrazione di una sentenza amministrativa esecutiva costituisce violazione del principio della effettività della tutela giurisdizionale e giustifica l'intervento del giudice con nomina di commissario ad acta al fine di garantire l'esecuzione coattiva del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’ottemperanza
- della sentenza esecutiva n. 2634/2022 depositata il 25 novembre 2022, emessa dal T.A.R. Lombardia - Sede di Milano, Sezione Quarta, a conclusione del procedimento R.G. n. 2153/2021.
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Susanna Angela Tosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Tonale n. 22;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo i termini e le modalità specificati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, in favore del ricorrente e a carico del Ministero dell’Interno,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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