Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202302171/2023

2a - Affidamenti - Forniture - Fornitura Di Pc Portatili E Pc Desktop - Aggiudicazione Definitiva

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 255529 del 7.11.2022 con il quale il Direttore generale del -OMISSIS- ha aggiudicato la “procedura telematica di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di pc portatili e pc desktop produttore -OMISSIS-computer - edizione 2022 – CIG -OMISSIS-” alla -OMISSIS- (doc. 1);
- per quanto di ragione e ove occorrer possa, della proposta di aggiudicazione rep. n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-del 4.11.2022, ancorché non conosciuta;
- per quanto di ragione e ove occorrer possa, del “Disciplinare di gara condizioni particolari di RDO per la fornitura di pc portatili e pc desktop produttore -OMISSIS-computer - edizione 2022 – CIG -OMISSIS-”, nella parte in cui, all'art. 5.8, prevede il calcolo della soglia di anomalia e la verifica solo nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque (doc. 2);
- della nota del -OMISSIS- del 7.11.2022 a firma del RUP (doc. 3);
- della nota del -OMISSIS- del 18.11.2022 con cui il RUP ha respinto l'istanza di esclusione di -OMISSIS- dalla gara (doc. 4);
- della nota del -OMISSIS- del 25.11.2022 con cui il RUP ha respinto l'ulteriore istanza di esclusione di -OMISSIS- dalla gara (doc. 5); e di ogni ulteriore atto o provvedimento, comunque denominato e connesso ai precedenti; e per l’accertamento dell'inefficacia del Contratto eventualmente stipulato tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS- e dei relativi ordini di fornitura eventualmente intervenuti, manifestando sin d'ora la disponibilità al subentro nel contratto e negli ordini di fornitura; del diritto della Ricorrente di ottenere, previa esclusione dalla gara dell'Aggiudicataria, l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto di appalto; in subordine, del diritto al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi come conseguenza dell'illegittima aggiudicazione e/o esecuzione, nella misura che verrà determinata in corso di causa o, in ulteriore subordine, da determinarsi anche in via equitativa.
sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Austa e Giulio Rivellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura di Ateneo del -OMISSIS-in Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente -OMISSIS- Spa al pagamento a favore del -OMISSIS- delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023).
Nulla per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e quella controinteressata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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