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Sentenza n. 202302171/2023

Sentenza n. 202302171/2023

2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - FORNITURA DI PC PORTATILI E PC DESKTOP - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302171/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contrastare l'aggiudicazione di una gara telematica indetta per la fornitura di personal computer portatili e desktop secondo le modalità previste dal decreto-legge 16 luglio 2020 numero 76, convertito in legge. Il procedimento di gara era stato gestito da un'amministrazione pubblica per conto della quale il Responsabile Unico del Procedimento aveva gestito tutte le fasi della procedura competitiva. La ricorrente contestava sia l'aggiudicazione nel suo complesso che specifiche scelte procedurali, in particolare le regole sulla verifica della soglia di anomalia contenute nel disciplinare di gara e le decisioni del RUP di respingere le sue istanze volte all'esclusione dalla competizione della società che aveva vinto l'appalto. La lite nasceva da una controversia sorta durante lo svolgimento della gara e dalla percezione da parte della ricorrente che la procedura competitiva non fosse stata condotta secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento.

Il quadro normativo

La controversia si situa nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici, in particolare della procedura telematica per l'affidamento di forniture di beni dettata dal decreto-legge 76 del 2020 convertito in legge 120 del 2020 e successive modificazioni, nonché dai principi generali che governano i contratti pubblici in Italia e nell'Unione Europea. Le procedure di gara devono rispettare i princìpi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi, come stabilito dalle norme del codice dei contratti pubblici e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. La verifica della soglia di anomalia nelle offerte costituisce un elemento cruciale per garantire che le proposte economiche siano congruenti e serie, ed è pertanto soggetta a regole specifiche che devono essere contenute nel disciplinare di gara e applicate coerentemente. Le decisioni del Responsabile Unico del Procedimento in merito all'ammissione e all'esclusione dei concorrenti devono essere motivate e soggette al controllo giurisdizionale sulla loro legittimità.

La questione giuridica

Il nodo giuridico della controversia riguardava l'interrogativo se il Responsabile Unico del Procedimento avesse agito legittimamente nel respingere le istanze della ricorrente volte all'esclusione della società concorrente dalla gara, e se il disciplinare di gara, in particolare nella parte dedicata al calcolo della soglia di anomalia e alla sua verifica condizionata al raggiungimento di un numero minimo di offerte ammesse, rispettasse i principi di trasparenza e di imparzialità della procedura competitiva. La ricorrente sosteneva che le modalità di verifica della soglia di anomalia solo quando le offerte ammesse fossero cinque o più creassero una situazione di incertezza e arbitrarietà nella procedura, alterando le condizioni di partecipazione e favorendo indebitamente l'aggiudicataria. Inoltre, la ricorrente contestava la legittimità delle decisioni del RUP nel respingere le sue richieste di esclusione dalla gara della controparte, sostenendo che tali decisioni mancassero di adeguata motivazione o si basassero su valutazioni errate dei fatti e del diritto applicabile.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non riporti una motivazione estesa e sviluppata, è desumibile dalla struttura del dispositivo e dalle richieste della ricorrente che il Tribunale Amministrativo abbia ritenuto corretta la condotta procedimentale dell'amministrazione in ogni suo aspetto. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato che le modalità di calcolo della soglia di anomalia previste nel disciplinare di gara, seppur legate al raggiungimento di un numero minimo di offerte ammesse, non costituissero una violazione dei principi di trasparenza e parità bensì rappresentassero una scelta discrezionale legittimamente adottata dall'amministrazione al fine di assicurare la validità statistica della verifica stessa. Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che le decisioni del RUP nel respingere le istanze di esclusione presentate dalla ricorrente fossero dotate di idonea motivazione e non arbitrarie, confermando così la legittimità delle valutazioni compiute nel corso della procedura. Il respingimento completo del ricorso indica che il giudice amministrativo non ha riscontrato alcuna illegittimità né nel provvedimento di aggiudicazione né nelle scelte procedimentali che lo avevano preceduto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso della società ricorrente su tutti i capi, rigettando sia la richiesta di annullamento del provvedimento di aggiudicazione e del disciplinare di gara che quella di annullamento delle note del RUP di respingimento delle istanze di esclusione. Ha inoltre rigettato la domanda di aggiudicazione della gara a favore della ricorrente e la richiesta di risarcimento dei danni come conseguenza dell'illegittima aggiudicazione ed esecuzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro oltre agli accessori di legge, quale sanzione ordinaria per la soccombenza totale nella controversia. La sentenza ha altresì disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti interessate al fine di tutelare la loro dignità e i loro diritti in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

In una procedura di gara per l'affidamento di forniture mediante piattaforma telematica, il disciplinare che prevede la verifica della soglia di anomalia delle offerte economiche solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti ammessi costituisce una scelta procedimentale lecita nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, e le decisioni del Responsabile Unico del Procedimento di respingere le istanze di esclusione di un concorrente non integrano illegittimità ove dotate di idonea motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 255529 del 7.11.2022 con il quale il Direttore generale del -OMISSIS- ha aggiudicato la “procedura telematica di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di pc portatili e pc desktop produttore -OMISSIS-computer - edizione 2022 – CIG -OMISSIS-” alla -OMISSIS- (doc. 1);
- per quanto di ragione e ove occorrer possa, della proposta di aggiudicazione rep. n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-del 4.11.2022, ancorché non conosciuta;
- per quanto di ragione e ove occorrer possa, del “Disciplinare di gara condizioni particolari di RDO per la fornitura di pc portatili e pc desktop produttore -OMISSIS-computer - edizione 2022 – CIG -OMISSIS-”, nella parte in cui, all'art. 5.8, prevede il calcolo della soglia di anomalia e la verifica solo nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque (doc. 2);
- della nota del -OMISSIS- del 7.11.2022 a firma del RUP (doc. 3);
- della nota del -OMISSIS- del 18.11.2022 con cui il RUP ha respinto l'istanza di esclusione di -OMISSIS- dalla gara (doc. 4);
- della nota del -OMISSIS- del 25.11.2022 con cui il RUP ha respinto l'ulteriore istanza di esclusione di -OMISSIS- dalla gara (doc. 5); e di ogni ulteriore atto o provvedimento, comunque denominato e connesso ai precedenti; e per l’accertamento dell'inefficacia del Contratto eventualmente stipulato tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS- e dei relativi ordini di fornitura eventualmente intervenuti, manifestando sin d'ora la disponibilità al subentro nel contratto e negli ordini di fornitura; del diritto della Ricorrente di ottenere, previa esclusione dalla gara dell'Aggiudicataria, l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto di appalto; in subordine, del diritto al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi come conseguenza dell'illegittima aggiudicazione e/o esecuzione, nella misura che verrà determinata in corso di causa o, in ulteriore subordine, da determinarsi anche in via equitativa.
sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Austa e Giulio Rivellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura di Ateneo del -OMISSIS-in Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente -OMISSIS- Spa al pagamento a favore del -OMISSIS- delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023).
Nulla per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e quella controinteressata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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