Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202302123/2023
1h - Sicurezza Pubblica - Istanza Rilascio Passaporto - Diniego
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento nr. -OMISSIS- emesso della Questura di -OMISSIS- in data 14/01/2020 recante il rigetto dell'istanza ad ottenere il rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L. n. 1185/1967, nonché l'ordine di apposizione sulla carta di identità dell'annotazione “non valido ai fini dell'espatrio” di cui all'art. 1, comma 2, del DPR n. 649/1974, notificato al ricorrente dal Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- in data 20/01/2020. sul ricorso numero di registro generale 668 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Perlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Tiziana Perlini, la complessiva somma di € 1.000,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
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