1H - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RILASCIO PASSAPORTO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302123/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento emesso dalla Questura il 14 gennaio 2020, con il quale è stata rigettata la sua istanza di ottenimento del passaporto secondo le modalità previste dall'articolo 3 lettera d della legge 24 ottobre 1967 numero 1185. Contemporaneamente la stessa Questura ha ordinato l'apposizione sulla carta di identità del ricorrente dell'annotazione "non valido ai fini dell'espatrio", secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1974 numero 649, provvedimento notificato al ricorrente attraverso il Comando Stazione dei Carabinieri il 20 gennaio 2020. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Tiziana Perlini, ha impugnato tali provvedimenti ritenendoli illegittimi e contrari ai suoi diritti, chiedendo l'annullamento della decisione della Questura e la cancellazione dell'annotazione dalla carta di identità.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla legge numero 1185 del 1967 che regola il rilascio dei passaporti e delinea le ipotesi di rigetto dell'istanza, in particolare mediante l'articolo 3 che enumera i casi in cui la Questura può legittimamente rifiutare la documentazione di espatrio. Il decreto del Presidente della Repubblica numero 649 del 1974 stabilisce le modalità con cui le autorità di pubblica sicurezza devono annotare sulla carta di identità il divieto di espatrio, rendendo così noto al cittadino e alle autorità il vincolo a cui è sottoposto. Queste disposizioni costituiscono l'architrave normativa entro cui si inserisce il potere discrezionale dell'amministrazione di pubblica sicurezza nel conciliare il diritto del cittadino alla libera circolazione e all'espatrio con esigenze di ordine pubblico, giustizia penale, tutela finanziaria dello Stato e altri interessi pubblici meritevoli di protezione.
La questione giuridica
Il punto di diritto sotteso alla controversia riguarda la legittimità del rigetto opposto dalla Questura alle pretese del ricorrente di ottenere il passaporto, ossia se l'amministrazione aveva fondamento normativo e fattuale per negare tale documentazione al ricorrente sulla base dell'articolo 3 lettera d della legge numero 1185. In altri termini, la questione verteva sulla presenza di uno dei presupposti legali che autorizzano la pubblica sicurezza a negare i documenti di espatrio, nonché sulla correttezza procedurale del provvedimento impugnato. La controversia rappresenta un equilibrio delicato tra il diritto fondamentale del cittadino alla libertà di movimento e circolazione e il potere dello Stato di impedire l'espatrio per motivi rilevanti nell'ordine pubblico e nella giustizia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la legittimità del provvedimento della Questura alla luce della normativa vigente e dei fatti sottesi alla decisione amministrativa. Analizzando la ricorregibilità dell'istanza di rigetto del passaporto secondo l'articolo 3 lettera d della legge numero 1185, il collegio ha valutato se l'amministrazione avesse agito in conformità ai presupposti legali richiesti e se il provvedimento fosse stato adottato secondo le procedure corrette. Accogliendo la difesa del Ministero dell'Interno, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, il TAR ha concluso che i motivi posti alla base del rigetto trovavano fondamento nella normativa applicabile e nella situazione fattuale del ricorrente. Di conseguenza, il giudice amministrativo ha ritenuto che l'amministrazione aveva agito legittimamente nell'esercizio del suo potere discrezionale, fondando il rigetto su elementi concreti e su disposizioni di legge che autorizzavano tale decisione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso nella sua totalità, confermando pertanto la legittimità del provvedimento della Questura e l'annotazione sulla carta di identità del divieto di espatrio. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, mentre è stata riconosciuta al ricorrente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con liquidazione di euro mille in favore della sua avvocata per titolo di compenso professionale e spese generali. Il provvedimento è stato sottoposto alle ordinarie procedure di esecuzione presso l'autorità amministrativa competente, e sono state adottate misure di oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela della sua dignità e diritti, secondo le disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione della pubblica sicurezza esercita legittimamente il proprio potere discrezionale nel rigettare l'istanza di rilascio del passaporto quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge numero 1185 del 1967, e tale rifiuto non costituisce violazione del diritto alla libertà di circolazione allorché fondato su elementi concreti e motivato secondo le norme vigenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento nr. -OMISSIS- emesso della Questura di -OMISSIS- in data 14/01/2020 recante il rigetto dell'istanza ad ottenere il rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L. n. 1185/1967, nonché l'ordine di apposizione sulla carta di identità dell'annotazione “non valido ai fini dell'espatrio” di cui all'art. 1, comma 2, del DPR n. 649/1974, notificato al ricorrente dal Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- in data 20/01/2020. sul ricorso numero di registro generale 668 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Perlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Tiziana Perlini, la complessiva somma di € 1.000,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →