Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—DICHIARA CESSATA MAT
Sentenza n. 202302113/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Istanza Rilascio Porto Di Fucile Uso Sportivo - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 13.03.2023, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 777 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna, Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Bana in Milano, via Larga, 23; Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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