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Sentenza n. 202302113/2023

Sentenza n. 202302113/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RILASCIO PORTO DI FUCILE USO SPORTIVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302113/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia riguarda l'istanza presentata da un cittadino alla Questura competente per il rilascio di un porto d'armi finalizzato all'uso sportivo, nello specifico relativo al possesso e alla detenzione di una fucile. L'amministrazione ha rigettato la richiesta del privato, il quale, ritenendo illegittimo il provvedimento denunciato, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia per impugnarlo e ottenerne l'annullamento. Il ricorrente aveva presumibilmente dedotto nel ricorso vizi procedurali o sostanziali nella motivazione del rigetto, oppure l'applicazione errata della normativa in materia di armi da fuoco. La materia attiene al controllo amministrativo sulla sicurezza pubblica e sulla concessione di permessi relativi ad armamenti.

Il quadro normativo

La disciplina del rilascio dei porti d'armi in Italia è contenuta principalmente nella legge 110 del 1975, che regola l'acquisizione, il possesso e la circolazione delle armi e delle munizioni. Secondo questa normativa, il rilascio dei permessi per detenere armi ad uso sportivo è subordinato al verificarsi di specifiche condizioni riguardanti l'affidabilità del richiedente, l'assenza di precedenti penali rilevanti e l'adeguata motivazione dell'utilizzo previsto. La pubblica amministrazione, nella fattispecie le Questure territoriali, dispone di ampi margini di discrezionalità tecnica nell'istruttoria delle istanze, anche se tale discrezionalità non è arbitraria ma deve essere esercitata secondo i principi di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza dell'azione amministrativa. Il controllo del giudice amministrativo si esercita sulla conformità dell'atto amministrativo alla legge e ai principi costituzionali.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava il rigetto della propria istanza di rilascio del porto d'armi ad uso sportivo, presumibilmente denunciando l'illogicità della decisione amministrativa, l'insufficienza della motivazione oppure l'errata applicazione dei criteri normativi di valutazione della domanda. La controversia si inserisce nella più ampia questione del bilanciamento tra il diritto del cittadino al libero esercizio di attività lecite e sportive e i poteri di controllo della pubblica amministrazione per ragioni di sicurezza pubblica. La rilevanza della questione risiede nella necessità di verificare se l'amministrazione abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale con il rispetto dei vincoli normativi e procedurali previsti dalla legge.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha affrontato la controversia in base agli elementi processuali acquisiti durante il giudizio. Nella valutazione della ricevibilità e della fondatezza del ricorso, il tribunale ha probabilmente verificato la corretta instaurazione del contraddittorio con la pubblica amministrazione e l'adeguato esercizio delle facoltà difensive da parte di tutte le parti coinvolte. Nel corso del procedimento di ottemperanza, è intervenuta una circostanza sopravvenuta che ha reso superflua la pronuncia nel merito della controversia, determinando la cessazione della materia del contendere. Tale evento potrebbe consistere nel ritiro volontario del ricorso da parte del ricorrente, nella revoca del provvedimento di rigetto originario da parte dell'amministrazione medesima, oppure nel verificarsi di una condizione che ha reso impossibile una pronuncia effettiva sulla pretesa dedotta.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione prima, ha dichiarato cessata la materia del contendere nella controversia, emettendo un provvedimento che estingue il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza del ricorso. Tale dichiarazione comporta l'impossibilità pratica di ottenere un provvedimento che annulli il rigetto originario attraverso la presente via ricorsuale. Le conseguenze concrete dipendono dalla natura della sopravvenuta circostanza: se determinata da un'iniziativa amministrativa di revoca, essa potrebbe rappresentare un riconoscimento implicito dei vizi della precedente decisione; se invece derivata da una volontà del ricorrente, essa manifesta l'abbandono della pretesa.

Massima

La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo comporta l'estinzione del procedimento e l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della pretesa, determinando l'inoperatività pratica della sentenza di merito per il verificarsi di circostanze sopravvenute che rendono superflua la decisione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 13.03.2023, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna, Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Bana in Milano, via Larga, 23;
Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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