Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202302110/2023

2c/l - Edilizia - Segnalazione Abuso Edilizio - Silenzio

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'accertamento
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla segnalazione di abuso edilizio presentata dal ricorrente al Comune di Milano con la P.E.C. del 7.04.2022, assunta al protocollo comunale PG 300960 del 11.04.2022, avente ad oggetto l'edificazione senza titolo di un corpo di fabbrica destinato a box auto/deposito in parziale aderenza al fabbricato di proprietà della ricorrente e il contestuale invito all'adozione del provvedimento di relativa demolizione e/o rimessa in pristino per contrasto dell'intervento con le norme nazionali e regolamentari sulle distanze;
- dell'obbligo del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 117 c.p.a. e dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di concludere con urgenza il procedimento con l'adozione degli atti necessari alla rimessa in pristino dello status quo ante assentito e comunque con l'adozione di un provvedimento espresso,
- nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa, ex articoli 31 e 117 c.p.a., articoli 27 e 37 d.P.R. n. 380/2001, articolo 146 e 147 del Regolamento edilizio comunale e dagli articoli 2 e 29 della Legge n. 241/1990, con conseguente condanna del Comune di Milano all'adozione dei provvedimenti di competenza come indicato in atti e per la nomina di un Commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato da codesto Ill.mo Tribunale, ponendo tutti i relativi oneri a carico dell'Autorità preposta.
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2023, proposto da
Maria Manuela Greppi, rappresentata e difesa dagli avvocati Max Diego Benedetti e Giuseppe Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Flavio Baracchini, 1;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Lelio Prandi e Camilla Bastoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Bigli, 19;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di Lelio Prandi e di Camilla Bastoni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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