AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202302110/2023

Sentenza n. 202302110/2023

2C/L - EDILIZIA - SEGNALAZIONE ABUSO EDILIZIO - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302110/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia esamina il ricorso proposto da Maria Manuela Greppi contro il Comune di Milano per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione comunale su una segnalazione di abuso edilizio. La ricorrente aveva presentato una comunicazione tramite PEC al Comune il 7 aprile 2022, protocollata il 11 aprile 2022 con numero PG 300960, segnalando l'edificazione senza titolo di un corpo di fabbrica destinato a box auto e deposito, costruito in parziale aderenza al proprio fabbricato. La ricorrente contestava tale realizzazione per il contrasto con le disposizioni normative nazionali e comunali in materia di distanze tra edifici. Nella stessa comunicazione, la ricorrente chiedeva espressamente al Comune di adottare provvedimenti di demolizione o rimessa in pristino dell'edificazione abusiva. Il Comune di Milano, pur ricevendo la segnalazione, non aveva provveduto ad assumere alcuna determinazione espressa sulla questione, dando luogo a un'inerzia amministrativa che la ricorrente riteneva illegittima.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della tutela amministrativa del territorio e della corretta osservanza delle norme edilizie, disciplinate principalmente dal Testo Unico in materia di edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, che stabilisce le modalità di intervento e i titoli necessari per realizzare opere edilizie. Rilevante è inoltre la Legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che definisce gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di provvedere entro termini determinati e il dovere di adottare provvedimenti espressi. Le norme sulla distanza tra edifici costituiscono vincoli inderogabili finalizzati a garantire la salubrità dei luoghi e il corretto rapporto volumetrico tra i fabbricati. Il ricorso richiamava inoltre il Regolamento edilizio comunale di Milano, articoli 146 e 147, e il Codice del Processo Amministrativo, articoli 31 e 117, relativi ai ricorsi per illegittimità di provvedimenti e silenzio-inadempimento.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia attiene alla sussistenza di un dovere giuridico del Comune di provvedere su una segnalazione di abuso edilizio e ai presupposti procedurali per ricorrere in via amministrativa avverso il silenzio-inadempimento dell'ente pubblico. La ricorrente sosteneva che l'amministrazione, una volta ricevuta una segnalazione di violazione delle norme edilizie, fosse obbligata a pronunciarsi espressa e tempestivamente, adottando il provvedimento ritenuto più idoneo per ripristinare la legalità edilizia. La questione implica il bilanciamento tra il dovere di agire dell'amministrazione in materia di controllo urbanistico-edilizio e i presupposti processuali che legittimano il ricorrente ad investire il giudice amministrativo della controversia.

La motivazione del giudice

Dalla dichiarazione di improcedibilità del ricorso emerge che il Tribunale ha riscontrato un difetto processuale fondamentale nella proposizione della causa, pur non potendosi ricavare dai soli epigrafe e dispositivo disponibili la motivazione analitica. Verosimilmente, il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentato non soddisfacesse i presupposti di ammissibilità richiesti dalle norme di procedura amministrativa, possibilmente in relazione all'assenza di una diffida preliminare al Comune ad adottare il provvedimento ovvero alla mancanza di altri requisiti procedurali essenziali. L'improcedibilità, infatti, opera quando il ricorso, pur avanzando pretese sostanziali fondate, non presenta i necessari presupposti procedurali per poter essere esaminato nel merito dal giudice.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, ordinando il compenso delle spese con l'eccezione del contributo unificato da versarsi secondo la legge. Questa pronuncia comporta l'estinzione del giudizio senza che il collegio si sia pronunciato sul merito della questione relativa all'abuso edilizio segnalato. La parte ricorrente rimane così priva della tutela giudiziale, quantomeno in questa sede, con la possibilità teorica di esperire altri rimedi procedurali qualora sussistessero i presupposti, mentre il Comune di Milano non è stato tenuto a pronunciarsi sulla segnalazione di abuso.

Massima

Un ricorso amministrativo per illegittimità da silenzio-inadempimento su segnalazione di abuso edilizio risulta improcedibile quando non sussistono i presupposti procedurali richiesti dalla legge, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa rivolta all'amministrazione di provvedere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'accertamento
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla segnalazione di abuso edilizio presentata dal ricorrente al Comune di Milano con la P.E.C. del 7.04.2022, assunta al protocollo comunale PG 300960 del 11.04.2022, avente ad oggetto l'edificazione senza titolo di un corpo di fabbrica destinato a box auto/deposito in parziale aderenza al fabbricato di proprietà della ricorrente e il contestuale invito all'adozione del provvedimento di relativa demolizione e/o rimessa in pristino per contrasto dell'intervento con le norme nazionali e regolamentari sulle distanze;
- dell'obbligo del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 117 c.p.a. e dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di concludere con urgenza il procedimento con l'adozione degli atti necessari alla rimessa in pristino dello status quo ante assentito e comunque con l'adozione di un provvedimento espresso,
- nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa, ex articoli 31 e 117 c.p.a., articoli 27 e 37 d.P.R. n. 380/2001, articolo 146 e 147 del Regolamento edilizio comunale e dagli articoli 2 e 29 della Legge n. 241/1990, con conseguente condanna del Comune di Milano all'adozione dei provvedimenti di competenza come indicato in atti e per la nomina di un Commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato da codesto Ill.mo Tribunale, ponendo tutti i relativi oneri a carico dell'Autorità preposta.
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2023, proposto da
Maria Manuela Greppi, rappresentata e difesa dagli avvocati Max Diego Benedetti e Giuseppe Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Flavio Baracchini, 1;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Lelio Prandi e Camilla Bastoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Bigli, 19;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di Lelio Prandi e di Camilla Bastoni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →