Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Respinto
Sentenza n. 202300210/2023
3l - Impiego Pubblico - Lavoro Straordinario
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'accertamento del diritto del ricorrente alla retribuzione di n. 945,58 di ore di lavoro straordinario, contabilizzate nella Banca delle ore di cui all’art. 19, D.P.R. 07 maggio 2008, recettivo della contrattazione collettiva di comparto del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; e, per l'effetto, per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, dell'importo complessivo di €. 15.892,10 oltre interessi, rivalutazione e contributivi previdenziali su tale somma maturati. sul ricorso numero di registro generale 542 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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