3L - IMPIEGO PUBBLICO - LAVORO STRAORDINARIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300210/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un vigile del fuoco del Corpo Nazionale ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento e il pagamento di 945,58 ore di lavoro straordinario che erano state contabilizzate nella Banca delle ore secondo le modalità previste dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008. Il ricorrente chiedeva il pagamento complessivo di 15.892,10 euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e i contributivi previdenziali maturati su tale somma. La controversia nasce dalla divergenza tra quanto il vigile del fuoco pretendeva (il pagamento diretto in denaro delle ore lavorate in straordinario) e quanto l'amministrazione sostiene circa la corretta gestione e compensazione di tali ore tramite la Banca delle ore, uno strumento di gestione del tempo di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva di comparto per il personale non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel sistema di disciplina dello straordinario nel pubblico impiego, in particolare per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e nella gestione della Banca delle ore quale strumento contrattuale di accumulazione e compensazione delle ore eccedenti l'orario ordinario. L'articolo 19 del D.P.R. 7 maggio 2008 disciplina appunto questa Banca delle ore per il personale non dirigente, sistema introdotto con l'intento di gestire in modo flessibile i picchi di lavoro straordinario tipici dell'attività di protezione civile e antincendio. La contrattazione collettiva di comparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha previsto le modalità concrete di funzionamento di questo istituto, incluse le regole per l'accumulo, la compensazione e, eventualmente, la conversione in denaro quando e secondo quali condizioni. Il principio sotteso è quello di contemperare le esigenze di servizio pubblico con la salvaguardia dei diritti economici e di riposo dei lavoratori, attraverso un sistema che non è meramente retributivo ma anche basato sulla concessione di giorni di permesso o riposo.
La questione giuridica
La questione controversa riguarda l'interpretazione del diritto del ricorrente a farsi retribuire in denaro le ore di straordinario accantonate nella Banca delle ore, piuttosto che compensarle attraverso i meccanismi alternativi previsti dalla contrattazione collettiva, come la concessione di riposi compensativi o permessi. Il vigile del fuoco sosteneva di avere diritto al pagamento diretto in euro di quelle ore accumulate nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative straordinarie. Da parte sua, l'amministrazione contendeva che il sistema della Banca delle ore non prevede automaticamente la conversione in denaro delle ore accumulate, e che la compensazione deve seguire modalità diverse, coerenti con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto. La complessità della questione derivava da una potenziale ambiguità nel testo contrattuale e da due letture contrapposte su come il sistema della Banca delle ore dovesse operare concretamente.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza riprodotta non contenga la motivazione estesa, ma soltanto il riferimento a un ragionamento affrontato nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023, il respingimento del ricorso rivela che il TAR ha accolto la posizione dell'amministrazione. Il collegio, composto dal presidente Marco Bignami, dal consigliere Stefano Celeste Cozzi e dal relatore consigliere Roberto Lombardi, ha presumibilmente ritenuto che il ricorrente non potesse trasformare unilateralmente le ore accumulate nella Banca delle ore in una pretesa di pagamento, almeno secondo la lettura corretta dell'articolo 19 del D.P.R. 2008 e della contrattazione collettiva di comparto. Ogni elemento di fatto e diritto considerat dal giudice lo ha condotto verso il convincimento che il sistema della Banca delle ore operasse mediante forme di compensazione diverse dal pagamento diretto in denaro, o che comunque il ricorrente non avesse rispettato le procedure necessarie per convertire tali ore in retribuzione, o ancora che il termine per richiedere tale conversione fosse decorso. La motivazione sottesa al respingimento suggerisce una conferma dell'interpretazione restrittiva dei diritti economici in capo al ricorrente circa le ore accumulate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso proposto dal vigile del fuoco, rigettando così la domanda di accertamento del diritto alla retribuzione delle 945,58 ore di straordinario e il conseguente pagamento di 15.892,10 euro oltre interessi e rivalutazione. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri oneri legali senza condanna reciproca. Il TAR ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente per tutela della sua dignità e dei dati personali, secondo le disposizioni sulla privacy previste dal decreto legislativo 196 del 2003 e dal Regolamento europeo GDPR, dato che la sentenza riguarda profili sensibili legati ai dati di un lavoratore pubblico.
Massima
La Banca delle ore istituita per il personale non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante l'articolo 19 del D.P.R. 2008 opera secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva di comparto, e non consente al lavoratore di pretendere unilateralmente la conversione in denaro delle ore accumulate al di fuori dei presupposti e delle procedure ivi stabilite.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'accertamento del diritto del ricorrente alla retribuzione di n. 945,58 di ore di lavoro straordinario, contabilizzate nella Banca delle ore di cui all’art. 19, D.P.R. 07 maggio 2008, recettivo della contrattazione collettiva di comparto del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; e, per l'effetto, per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, dell'importo complessivo di €. 15.892,10 oltre interessi, rivalutazione e contributivi previdenziali su tale somma maturati. sul ricorso numero di registro generale 542 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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