Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300021/2023
1f - Misure Amministrative Di Contrasto Alla Criminalità Organizzata - Informazione Antimafia Interdittiva
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- del 21 ottobre 2021, prot. n. -OMISSIS-, recante assunzione del provvedimento antimafia interdittivo nei confronti della società ricorrente, ai sensi degli articoli 84, 89-bis e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - del provvedimento del Dirigente della Direzione Organizzativa IV della Provincia di -OMISSIS-, adottato in data 28 ottobre 2021 e della allegata comunicazione, recante la revoca dell'autorizzazione unica ambientale, rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 5 settembre 2014, nonché la disposizione di procedere alla cancellazione dell'iscrizione della società ricorrente dal Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti non pericolosi; - del «Verbale delle operazioni compiute», redatto dalla Polizia Provinciale - Ufficio Polizia Giudiziaria della Provincia di -OMISSIS- in data 25 novembre 2021; - di ogni atto presupposto, connesso e collegato; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla società ricorrente in data 29 dicembre 2021 e 25 gennaio 2022: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo. sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Cataldo Giuseppe Salerno e Vito Federico Zotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cataldo Giuseppe Salerno in Milano, via Massena n. 17; Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS- e della Provincia di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Viste le dichiarazioni di rinuncia al mandato dei difensori della società ricorrente, rispettivamente depositate in data 30 agosto 2022 e 1 settembre 2022; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna la società ricorrente a corrispondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori, di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori, in favore del Ministero dell’Interno, ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori, in favore della Provincia di -OMISSIS-. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche nominate nella presente sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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