1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300021/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società operante nel settore della gestione e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi aveva ottenuto dall'Amministrazione provinciale un'autorizzazione unica ambientale nel settembre 2014, che le consentiva di svolgere operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Nel corso del 2021, questa società si è trovata al centro di una procedura antimafia quando il Prefetto, con comunicazione del 21 ottobre 2021, ha adottato nei suoi confronti un provvedimento interdittivo antimafia secondo quanto previsto dalla normativa antimafia vigente. A seguito di tale provvedimento, la Provincia ha immediatamente proceduto, con determinazione dirigenziale del 28 ottobre 2021, alla revoca dell'autorizzazione ambientale precedentemente rilasciata e ha disposto la cancellazione della società dal registro provinciale delle imprese autorizzate al recupero rifiuti. La società, ritenendo illegittime sia il provvedimento del Prefetto che la conseguente revoca dell'autorizzazione provinciale, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la fondatezza della misura antimafia e il provvedimento amministrativo provinciale che ne era conseguito.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della normativa antimafia italiana, in particolare nel regime del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, che disciplina le misure di prevenzione e i provvedimenti interdittivi nei confronti di soggetti con presunti collegamenti a organizzazioni mafiose. In base agli articoli 84, 89-bis e 91 di tale decreto, il Prefetto può adottare provvedimenti interdittivi che impediscono alle imprese interessate di partecipare a gare pubbliche, di ottenere finanziamenti e autorizzazioni, o di mantenerle qualora già rilasciate. La revoca dell'autorizzazione ambientale trovava fondamento anche nella disciplina ambientale nazionale, che consente alle autorità competenti di revocare autorizzazioni qualora vengano meno i presupposti per il loro mantenimento, incluso l'assenza di una posizione antimafia corretta. Il diritto amministrativo italiano prevede inoltre che i provvedimenti interdittivi antimafia, adottati secondo le procedure previste dal decreto legislativo 159/2011, producono effetti diretti su tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative precedentemente rilasciate.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità sia del provvedimento antimafia emesso dal Prefetto che della sua conseguenza amministrativa, ossia la revoca dell'autorizzazione ambientale. La società ricorrente contestava il provvedimento del Prefetto sulla base della presumibile assenza di elementi oggettivi a supporto della misura e contestava inoltre che la Provincia avesse proceduto alla revoca dell'autorizzazione ambientale in modo non proporzionato e senza applicare i principi del diritto amministrativo generale. La questione implicava la valutazione di come il diritto amministrativo bilancia le esigenze di prevenzione della criminalità organizzata con la tutela dei diritti economici delle imprese, e se i presupposti e le modalità attraverso cui tali provvedimenti erano stati adottati rispettassero la legalità amministrativa. In sottofondo rimaneva la questione della sindacabilità giudiziale dei provvedimenti antimafia e dei loro effetti sulle autorizzazioni amministrative collegate.
La motivazione del giudice
Il collegio del Tribunale Amministrativo, pur non esplicitando la motivazione nel testo della sentenza reso pubblico, ha respinto il ricorso della società su entrambi i fronti, attribuendo ritenuta legittimità ai provvedimenti impugnati. Questo risultato suggerisce che il Tribunale ha ritenuto sufficienti e fondati gli elementi ai quali il Prefetto aveva basato il provvedimento interdittivo, escludendo che si trattasse di una misura arbitraria o carente di idonei presupposti. Il giudice amministrativo ha inoltre accolto l'argomentazione secondo cui la revoca dell'autorizzazione ambientale costituiva una conseguenza logica e necessaria del provvedimento antimafia, poiché le autorizzazioni amministrative in settori sensibili come la gestione rifiuti presuppongono la non appartenenza del gestore a contesti di infiltrazione criminale. Il TAR non ha ritenuto che la Provincia avesse proceduto illegittimamente o in violazione di principi di proporzionalità, confermando dunque la corretta applicazione della disciplina antimafia da parte delle autorità amministrative coinvolte.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla società, confermando sia il provvedimento interdittivo antimafia del Prefetto che la revoca dell'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia. Ha inoltre respinto i motivi aggiunti successivamente depositati dalla ricorrente, mantenendo ferma la propria valutazione sulla legittimità di tutti gli atti impugnati. In conseguenza del rigetto totale, il TAR ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in cinquemila euro, suddivise tra il Ministero dell'Interno e la Provincia. La sentenza non ha previsto rinvii o riconsiderazioni della posizione della società, rappresentando una decisione definitiva sul merito della controversia in sede di primo grado del giudizio amministrativo.
Massima
I provvedimenti interdittivi antimafia adottati dal Prefetto secondo il decreto legislativo 159/2011, qualora correttamente fondati su elementi valutativi, producono effetti diretti anche sulla revoca di autorizzazioni amministrative in settori sensibili come la gestione ambientale, e tale revoca conseguente non rappresenta illegittimità amministrativa ove la Provincia non sia venuta meno ai principi di legalità e proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- del 21 ottobre 2021, prot. n. -OMISSIS-, recante assunzione del provvedimento antimafia interdittivo nei confronti della società ricorrente, ai sensi degli articoli 84, 89-bis e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - del provvedimento del Dirigente della Direzione Organizzativa IV della Provincia di -OMISSIS-, adottato in data 28 ottobre 2021 e della allegata comunicazione, recante la revoca dell'autorizzazione unica ambientale, rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 5 settembre 2014, nonché la disposizione di procedere alla cancellazione dell'iscrizione della società ricorrente dal Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti non pericolosi; - del «Verbale delle operazioni compiute», redatto dalla Polizia Provinciale - Ufficio Polizia Giudiziaria della Provincia di -OMISSIS- in data 25 novembre 2021; - di ogni atto presupposto, connesso e collegato; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla società ricorrente in data 29 dicembre 2021 e 25 gennaio 2022: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo. sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Cataldo Giuseppe Salerno e Vito Federico Zotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cataldo Giuseppe Salerno in Milano, via Massena n. 17; Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS- e della Provincia di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Viste le dichiarazioni di rinuncia al mandato dei difensori della società ricorrente, rispettivamente depositate in data 30 agosto 2022 e 1 settembre 2022; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna la società ricorrente a corrispondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori, di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori, in favore del Ministero dell’Interno, ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori, in favore della Provincia di -OMISSIS-. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche nominate nella presente sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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