Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202302016/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Ammonimento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2022, notificato il 21 dicembre 2022, con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS-, in accoglimento dell'istanza ex art. 8 del d.l. n. 11/2009 presentata dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha ammonito il sig. -OMISSIS- in quanto ritenuto responsabile di atti persecutori nei loro confronti; nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e conseguente, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 358 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni e Claudia Santambrogio, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Caradosso, n. 8; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Cerini e Antonella Tatullo, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Busto Arsizio, Largo Po, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dei controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,000 (duemila) a favore del Ministero dell’Interno, ed € 2.000,00 (duemila) a favore dei controinteressati, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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