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Sentenza n. 202302016/2023

Sentenza n. 202302016/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - AMMONIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302016/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda un provvedimento amministrativo di ammonimento emesso dal Questore della provincia nei confronti del ricorrente il 19 dicembre 2022, notificato il 21 dicembre 2022. Due persone fisiche hanno presentato un'istanza al Questore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 11 novembre 2009 numero 11, denunciando di essere vittime di atti persecutori da parte del ricorrente e chiedendo l'adozione di misure preventive. Il Questore, in accoglimento dell'istanza, ha ritenuto il ricorrente responsabile di condotte persecutorie e ha emesso il relativo ammonimento. Il ricorrente ha impugnato questo provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sostenendo presumibilmente che mancavano i presupposti fattici e giuridici per l'adozione dell'ammonimento, oppure che il provvedimento era affetto da vizi procedurali o motivazionali. La controversia verteva quindi sulla legittimità di un atto amministrativo di prevenzione non basato su sentenza penale, ma su valutazione diretta del Questore delle condotte denunciate.

Il quadro normativo

L'articolo 8 del decreto legge 11 novembre 2009 numero 11 attribuisce al Questore il potere di emettere provvedimenti di ammonimento nei confronti di persone ritenute responsabili di comportamenti violenti, molesti o persecutori, su richiesta della vittima. Questo istituto rappresenta una misura amministrativa di prevenzione, distinta dalla sanzione penale, ma dotata di rilevanti effetti sulla sfera giuridica del destinatario. La norma consente di tutelare le vittime di stalking e di condotte similari senza necessità di un precedente procedimento penale, velocizzando i tempi di intervento. Il diritto amministrativo consente al TAR il sindacato di legittimità su tali provvedimenti, verificando sia il rispetto delle procedure previste che la congruità della valutazione fattuale operata dall'amministrazione. La disciplina si colloca nel contesto più ampio della tutela dei diritti personalissimi e della prevenzione della violenza, riconoscendo all'amministrazione uno spazio di discrezionalità valutativa che rimane comunque soggetto al controllo giurisdizionale.

La questione giuridica

Il punto controverso attorno al quale si è incentrato il ricorso concerneva la legittimità della valutazione fattuale compiuta dal Questore nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi degli atti persecutori e quindi l'idoneità della documentazione prodotta dai controinteressati a supporto dell'istanza. Il ricorrente avrà contestato che le denunce non fossero sufficientemente provate, che gli elementi di fatto fossero stati valutati scorrettamente, ovvero che le condotte attributegli non integrassero effettivamente gli atti persecutori descritti dalla normativa. La questione implicava una valutazione del grado di idoneitato della prova somministrata e della corretta applicazione dei presupposti legali dell'ammonimento per parte dell'autorità amministrativa. Inoltre, il ricorso potrebbe aver contestato aspetti procedurali o la motivazione del provvedimento, richiedendo al giudice di verificare se il Questore avesse adeguatamente provveduto a documentare le proprie valutazioni.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha proceduto all'esame della documentazione allegata al ricorso e alla costituzione in giudizio da parte del Ministero dell'Interno e dei controinteressati. Il collegio giudicante, pur non esplicitando nella sentenza riprodotta la motivazione dettagliata, ha manifestamente ritenuto fondati gli elementi sottoposti dal Questore a supporto dell'ammonimento, valutando come sufficienti e convincenti le denunce presentate dai controinteressati. Il TAR ha presumibilmente verificato che il Questore avesse operato una corretta valutazione delle circostanze di fatto, senza arbitrarietà né vizi procedurali, e che il provvedimento fosse stato adeguatamente motivato. La decisione di rigetto implica che il giudice abbia ritenuto il provvedimento legittimamente emesso, senza censurare né la valutazione fattuale né l'esercizio del potere discrezionale amministrativo, avendo il Questore agito nell'ambito della propria competenza e secondo i presupposti normativi.

La decisione

Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente, confermando quindi la piena legittimità del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore il 19 dicembre 2022. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali nel causale importo di duemila euro a favore del Ministero dell'Interno e duemila euro a favore dei controinteressati, oltre agli oneri fiscali, previdenziali e alle spese generali di legge. La sentenza ha inoltre ordinato, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di tutte le persone fisiche citate nel procedimento. Infine, la sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che il provvedimento di ammonimento conserva piena efficacia.

Massima

L'ammonimento amministrativo emesso dal Questore per atti persecutori rappresenta provvedimento di prevenzione legittimamente adottabile allorché fondato su idonei elementi fattici accertati e su corretta applicazione dei presupposti normativi, rimanendo sindacabile davanti al giudice amministrativo esclusivamente sul versante della legittimità procedurale e della congruità della motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2022, notificato il 21 dicembre 2022, con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS-, in accoglimento dell'istanza ex art. 8 del d.l. n. 11/2009 presentata dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha ammonito il sig. -OMISSIS- in quanto ritenuto responsabile di atti persecutori nei loro confronti;
nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e conseguente, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni e Claudia Santambrogio, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Caradosso, n. 8;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Cerini e Antonella Tatullo, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Busto Arsizio, Largo Po, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dei controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,000 (duemila) a favore del Ministero dell’Interno, ed € 2.000,00 (duemila) a favore dei controinteressati, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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