Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300002/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Patente Di Guida - Provvedimento Revisione Mediante Nuovo Esame Di Idoneità Tecnica - Ricorso Gerarchico - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 20/01/2020, emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale, notificato in data 02/01/2020, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13/11/2019 emesso dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Milano - Sezione di -OMISSIS- con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. n. 285/1992 mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato ai suddetti, che ne rappresenta il presupposto logico motivazionale e/o che comunque li integra.
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Monteverde e Michele Franzosi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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