1H - SICUREZZA PUBBLICA - PATENTE DI GUIDA - PROVVEDIMENTO REVISIONE MEDIANTE NUOVO ESAME DI IDONEITÀ TECNICA - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300002/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha ricevuto un provvedimento dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Milano del 13 novembre 2019, emesso ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo numero 285 del 1992, con il quale gli è stata disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica. Avverso questo provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, il quale è stato respinto con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato il 2 gennaio 2020. Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del decreto gerarchico e di tutti gli atti precedenti che l'avevano generato. La controversia si inscriveva nel settore amministrativo della sicurezza stradale e della revisione dei documenti di guida, materia sottoposta a regolamentazione nazionale rigida.
Il quadro normativo
La materia della patente di guida e della sua revisione è disciplinata principalmente dal decreto legislativo numero 285 del 1992, il Codice della Strada, il quale stabilisce i presupposti, le procedure e le garanzie relative ai provvedimenti di revisione della patente medesima. L'articolo 128 del Codice della Strada prevede i casi e le modalità in cui l'amministrazione può disporre la revisione della patente di guida attraverso un nuovo esame di idoneità tecnica, ordinariamente quando sussistano ragioni di sicurezza stradale o violazioni rilevanti della normativa. Il ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell'Ufficio Motorizzazione Civile è regolato dalle norme sul procedimento amministrativo e costituisce un rimedio ordinario di impugnazione interna all'amministrazione medesima, successivamente impugnabile davanti al giudice amministrativo. La giurisdizione del TAR in materie di patenti di guida e motorizzazione è pacificamente riconosciuta, sebbene sottoposta a peculiari condizioni di ammissibilità e procedibilità.
La questione giuridica
Il ricorso al TAR si proponeva quale strumento di controllo della legittimità del decreto gerarchico che aveva respinto il ricorso amministrativo interno del ricorrente. La questione fondamentale consisteva nel verificare se il ricorrente mantenesse ancora interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento di revisione patente, dato che tra la data della notifica del primo provvedimento e la celebrazione del ricorso era trascorso un tempo ragionevole durante il quale il ricorrente avrebbe potuto svolgere l'esame di idoneità tecnica e potenzialmente riottenere la patente. In altri termini, si interrogava il giudice sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, segnatamente l'interesse attuale e concreto a ricevere una pronuncia giudiziale favorevole. La questione richiama il principio generale secondo il quale i ricorsi amministrativi devono vertere su controversie ancora viventi e non su situazioni ormai consolidatesi in modo diverso.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza riproduca principalmente l'epigrafe e il dispositivo, si può ragionevolmente desumere che il Tribunale Amministrativo Regionale abbia ritenuto che, al momento della decisione, mancassero i presupposti procedurali per proseguire il giudizio meritorio sulla controversia. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta tipicamente l'esito quando il giudice constata che uno dei requisiti essenziali per l'ammissibilità del ricorso non sussiste più al momento della decisione, oppure la materia del contendere sia divenuta priva di effetto pratico. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dalla Consigliera Valentina Santina Mameli (estensore del provvedimento) e dal Primo Referendario Rosanna Perilli, ha valutato la situazione processuale all'esito dell'udienza pubblica del 19 ottobre 2022 e ha ritenuto che il ricorso non potesse proseguire nel merito in ragione della sopravvenuta carenza di interesse o di un altro difetto di procedibilità connesso alle peculiarità del caso concreto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, vanificando così la prosecuzione del giudizio nel merito. Ne consegue che non si è pronunciato sull'eventuale illegittimità del provvedimento di revisione della patente, bensì ha affermato che la causa non poteva essere decisa perché sprovvista dei requisiti processuali fondamentali. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, determinazione che riflette il carattere neutrale di questa pronuncia. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa, e il Tribunale ha altresì provveduto a disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Nel contesto di ricorsi avverso provvedimenti amministrativi di revisione della patente di guida, la sopravvenuta mutazione della situazione fattuale sottesa alla controversia, tale da comportare la perdita di interesse concreto alla pronuncia giudiziale nel merito, determina l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 20/01/2020, emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale, notificato in data 02/01/2020, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13/11/2019 emesso dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Milano - Sezione di -OMISSIS- con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. n. 285/1992 mediante nuovo esame di idoneità tecnica; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato ai suddetti, che ne rappresenta il presupposto logico motivazionale e/o che comunque li integra. sul ricorso numero di registro generale 938 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Monteverde e Michele Franzosi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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