Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA5 giugno 2025Inammissibile

Sentenza n. 202501986/2025

4g - Cittadinanza - Istanza Concessione Della Cittadinanza Italiana - Inammissibilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia impugnando un provvedimento relativo alla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. La controversia riguardava la valutazione della domanda presentata dal ricorrente secondo le procedure ordinarie previste dalla legge sulla cittadinanza, nel contesto della competenza amministrativa del comune o della prefettura territorialmente competente. Durante il corso del giudizio amministrativo, tuttavia, è sopravvenuta una circostanza che ha inciso direttamente sugli interessi dedotti in ricorso, modificando la situazione fattuale in cui il procedimento si era originato. Questa mutazione della situazione concreta ha determinato l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi utilmente sulla questione della cittadinanza, rendendo il giudizio privo di conseguenze pratiche ed effetti reali per il ricorrente.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1948 e successive modificazioni, che stabilisce le modalità e i presupposti per l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri. La legge distingue fra acquisizione per naturalizzazione, per matrimonio, per discendenza, per nascita in Italia e per altri titoli legalmente riconosciuti. Il procedimento amministrativo relativo alle istanze di concessione della cittadinanza coinvolge diverse amministrazioni pubbliche secondo la fattispecie concreta, ed è soggetto ai principi generali del diritto amministrativo contenuti nella legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e i diritti dei cittadini. Il diritto processuale amministrativo richiede inoltre che il ricorso sia fondato su un interesse legittimo attuale e concreto, presupposto imprescindibile per la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

La questione giuridica

La questione centrale non era meramente l'interpretazione delle norme sulla cittadinanza, bensì la verificazione della permanenza dell'interesse legittimo del ricorrente a vedere pronunciata una sentenza su una domanda di concessione della cittadinanza. In diritto amministrativo, il ricorso deve vertere su una controversia viva e non già risolta dai fatti; quando sopravviene una circostanza che elimina l'interesse della parte a ottenere la tutela giurisdizionale, il processo perde la sua funzione essenziale e diviene improcedibile. La questione riguardava dunque non l'ammissibilità della domanda di cittadinanza in sé, ma la persistenza delle condizioni processuali necessarie per continuare il giudizio amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante della Sezione Quarta del TAR Lombardia ha ritenuto che nel corso del giudizio fosse sopravvenuta una situazione di fatto che aveva eliminato completamente l'interesse ad agire del ricorrente. Questa valutazione è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la carenza sopravvenuta di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della questione sottoposta. Il giudice non ha quindi proceduto all'esame della fondatezza della domanda di cittadinanza, poiché tale esame sarebbe risultato privo di rilevanza concreta. La decisione di pronunciarsi sull'improcedibilità rappresenta un esercizio consapevole della funzione giurisdizionale nel senso di evitare pronunce prive di effetti pratici e vincolanti per il ricorrente.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In tal modo ha estinto il giudizio senza pronunciarsi nel merito circa la fondatezza dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, considerato che le circostanze intervenute durante il giudizio avevano reso inessenziale tale pronuncia. Il provvedimento non comporta condanna alle spese di giudizio quale conseguenza della dichiarazione di improcedibilità, salvo diversa valutazione circa i costi sostenuti dalle parti.

Massima

La sopravvenienza di circostanze che eliminino l'interesse legittimo del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dal merito della controversia dedotta in giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Primo Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento, emesso in data 20 settembre 2024 e notificato il 24 settembre successivo, del Dirigente dell’Area IV della Prefettura di Milano di inammissibilità dell’istanza presentata in via telematica dal signor -OMISSIS- in data 20 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91 del 1992, prot. -OMISSIS-, per l’ottenimento della cittadinanza italiana per residenza;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 3042 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Pieracci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di Porta Romana n. 52;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l’U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 4 giugno 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash