Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202301977/2023
4h - Guardia Di Finanza - Trattamento Economico
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'accertamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro dell’indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva; - del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro della indennità mensile pensionabile; e per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, computata sulla base della riparametrazione da operare tenendo conto dell'indennità mensile pensionabile o anche a prescindere dall’inclusione della stessa nella retribuzione-parametro (per il periodo 01.10.2017-31.12.2017); nonché per la disapplicazione, dell'art. 22 del D.P.R. 15.03.2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29.05.2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1.10.2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. n. 121/1981, con gli articoli 3 e 36 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità; e per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 15.03.2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29.05.2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1.10.2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.5.2023: per l'accertamento - del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, dell’indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva; - del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione-parametro dell’indennità mensile pensionabile; e per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, con ricalcolo della retribuzione a tal titolo maturata con inclusione dell'indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro, nonché, con riferimento al periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione di detta indennità nella retribuzione-parametro; nonché per la disapplicazione - dell'art. 22 del D.P.R. 15.03.2018 n. 39 e dell'art. 38 del D.P.R. 20.04.2022 n. 57, salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sia agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l'art. 43 della L. n. 121/1981; - dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 del predetto decreto legislativo, salvo altri, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29.05.2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1.10.2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. n. 121/1981, nonché per contrasto con l'art. 43 della L. n. 121/1981, con gli articoli 3 e 36 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità; e per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 della stessa fonte per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sia agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29.05.2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1.10.2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e per violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità. sul ricorso numero di registro generale 489 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Cassiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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