4H - GUARDIA DI FINANZA - TRATTAMENTO ECONOMICO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301977/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un gruppo di ventinove dipendenti del Corpo della Guardia di Finanza ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro le amministrazioni pubbliche competenti, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza. La controversia riguarda il calcolo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato dai ricorrenti nel periodo compreso tra il primo ottobre duemiladiciassette e il trentuno dicembre duemiladiciassette, successivamente esteso a un quinquennio antecedente il deposito del ricorso. I ricorrenti sostengono che le amministrazioni abbiano calcolato erroneamente la base retributiva per il compenso dello straordinario, non includendo l'indennità pensionabile mensile nella determinazione della retribuzione parametro, e di conseguenza non abbiano corrisposto le somme dovute secondo il corretto metodo di calcolo. La questione rappresenta un aspetto significativo della retribuzione del personale militare e delle forze di polizia, dove la composizione dello stipendio è articolata e la qualificazione di talune voci retributive come stabili e permanenti può incidere notevolmente sul calcolo degli importi dovuti per prestazioni aggiuntive.
Il quadro normativo
Il caso si inserisce nel contesto normativo che regola la retribuzione del personale delle amministrazioni pubbliche, in particolare del comparto della difesa e della sicurezza. Le norme in questione comprendono l'articolo ventiduesimo del decreto del Presidente della Repubblica del quindici marzo duemiladiciotto numero trentanove, l'articolo quarantacinque comma uno del decreto legislativo del ventinove maggio duemiladiciassette numero novantacinque, l'articolo dodicesimo del decreto del Presidente della Repubblica del primo ottobre duemiladieci numero centottantaquattro, nonché l'articolo secondo comma uno lettera b) del decreto legislativo numero centonovantacinque del millenovecentonovantacinque. La materia è inoltre regolata dall'articolo quarantatré della legge numero centoventuno del millenovecentottantuno, norma fondamentale in tema di diritti dei dipendenti pubblici. I ricorrenti hanno basato le loro contestazioni anche su fonti costituzionali, invocando gli articoli tre, diciotto, trentasei e trentanove della Costituzione, oltre a principi generali di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità nel trattamento dei dipendenti pubblici.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguarda se l'indennità pensionabile, pur avendo natura retributiva stretta, debba essere computata nella retribuzione parametro utilizzata per il calcolo della retribuzione oraria del lavoro straordinario. Fondamentale è la qualificazione giuridica di questa componente dello stipendio e se debba integrarsi negli elementi su cui viene parametrata la remunerazione delle ore di lavoro aggiuntive. I ricorrenti sostenevano che l'omissione di tale voce dal calcolo costituisse una lesione del diritto a una retribuzione equa, come garantito dalla Costituzione e da strumenti internazionali di tutela dei diritti. La questione presentava profili di rilevante complessità perché coinvolgeva l'interpretazione di una pluralità di disposizioni normative, in parte oggetto di modifiche nel tempo, e la conciliazione tra diverse interpretazioni ermeneutiche dell'ordinamento sulla struttura della retribuzione pubblica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso, ha implicitamente ritenuto che le amministrazioni avessero operato correttamente nel seguire le disposizioni normative applicabili al calcolo della retribuzione per il lavoro straordinario, senza includere l'indennità pensionabile nella retribuzione parametro. Il collegio giudicante non ha ritenuto necessario rimettere la questione alla Corte Costituzionale, valutando che le norme impugnate non fossero manifestamente inconstituzionali né in contrasto coi principi invocati dai ricorrenti. La decisione implicita è che i ricorrenti, pur potendo vantare una posizione interpretativa della legge, non potevano prevalere sulla lettura normativa data dalle amministrazioni nel contesto della legislazione vigente al momento dell'esecuzione delle prestazioni. Il TAR ha considerato che le questioni dedotte dai ricorrenti, sebbene tecnicamente qualificate e articolate anche nella prospettiva del diritto del lavoro comparato, non superavano il vaglio della ragionevolezza e della conformità al dettato normativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto completamente il ricorso e i motivi aggiunti presentati successivamente dai ricorrenti, dichiarando le spese di lite compensate tra le parti. Il collegio ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza secondo le modalità previste dalla legge. Non è stata disposta alcuna condanna al pagamento di somme aggiuntive a favore dei ricorrenti, né è stata accolta la richiesta di disapplicazione delle norme impugnate, né tantomeno è stata rimessa alcuna questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, escludendo così che la questione fosse rilevante e non manifestamente infondata.
Massima
Le amministrazioni pubbliche operano in conformità alla legge quando calcolano la retribuzione del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici secondo il parametro stabilito dalle norme vigenti, senza includere voci retributive non espressamente ricomprese dalla legge nella base di calcolo, anche quando tali voci presentino carattere intrinsecamente retributivo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'accertamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro dell’indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva; - del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro della indennità mensile pensionabile; e per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, computata sulla base della riparametrazione da operare tenendo conto dell'indennità mensile pensionabile o anche a prescindere dall’inclusione della stessa nella retribuzione-parametro (per il periodo 01.10.2017-31.12.2017); nonché per la disapplicazione, dell'art. 22 del D.P.R. 15.03.2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29.05.2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1.10.2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. n. 121/1981, con gli articoli 3 e 36 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità; e per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 15.03.2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29.05.2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1.10.2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.5.2023: per l'accertamento - del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, dell’indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva; - del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione-parametro dell’indennità mensile pensionabile; e per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, con ricalcolo della retribuzione a tal titolo maturata con inclusione dell'indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro, nonché, con riferimento al periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione di detta indennità nella retribuzione-parametro; nonché per la disapplicazione - dell'art. 22 del D.P.R. 15.03.2018 n. 39 e dell'art. 38 del D.P.R. 20.04.2022 n. 57, salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sia agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l'art. 43 della L. n. 121/1981; - dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 del predetto decreto legislativo, salvo altri, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29.05.2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1.10.2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. n. 121/1981, nonché per contrasto con l'art. 43 della L. n. 121/1981, con gli articoli 3 e 36 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità; e per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 della stessa fonte per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sia agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29.05.2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1.10.2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e per violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità. sul ricorso numero di registro generale 489 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Cassiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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