Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZANOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202301917/2023

3g - Ottemperanza - Tribunale Di Milano - Sezione Lavoro - Sentenza N. 3245/2017

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3245/2017, e, quindi, al fine di:
1)-  ordinare al Ministero della Salute  di corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92 nella misura prevista in relazione alla ottava categoria della tabella di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi di legge secondo le modalità previste dal titolo esecutivo;
2)-  nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
3) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario.
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto:
a) dichiara, nei sensi e nei termini sopra specificati, l’inottemperanza del giudicato di cui in epigrafe, ordinando al Ministero della Salute di darvi esecuzione nei sensi, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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