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Sentenza n. 202301917/2023

Sentenza n. 202301917/2023

3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 3245/2017

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301917/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con numero 3245/2017, nella quale è stato riconosciuto il diritto a ricevere un indennizzo in base alla Legge n. 210/92, che disciplina il risarcimento dei danni derivanti da complicanze di malattie infettive e da effetti avversi derivanti da vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia, il Ministero della Salute non ha ottemperato spontaneamente alla sentenza del 2017, rifiutandosi di corrispondere l'indennizzo nella misura prevista per l'ottava categoria della tabella legale, con i relativi interessi. Il ricorrente, dopo circa sei anni di inottemperanza, ha dovuto ricorrere al TAR Lombardia per ottenere l'esecuzione forzata della sentenza precedente attraverso un ricorso per ottemperanza. Questa situazione rappresenta un caso di resistenza amministrativa al rispetto di un giudicato, in cui l'amministrazione non ha voluntariamente dato attuazione a una decisione giudiziaria ormai definitiva.

Il quadro normativo

La Legge n. 210 del 1992 costituisce il fondamento normativo per il riconoscimento degli indennizzi in favore di soggetti che hanno subito danni da complicanze di malattie infettive oppure da effetti avversi derivanti da vaccinazioni obbligatorie. La legge prevede una tabella standardizzata con diverse categorie di danno, ciascuna corrispondente a un importo prestabilito di indennizzo, e l'ottava categoria rappresenta un livello di danno specifico per il quale è fissato un importo determinato. Il ricorso per ottemperanza è disciplinato dal codice del processo amministrativo e rappresenta lo strumento processuale attraverso il quale un ricorrente può ottenere dal giudice amministrativo l'esecuzione coattiva di una sentenza precedente quando l'amministrazione non vi ha spontaneamente ottemperato. Il TAR Lombardia, quale giudice di primo grado in sede di ottemperanza, ha competenza a verificare la conformità dell'operato amministrativo al giudicato e a nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva qualora l'inottemperanza persista.

La questione giuridica

La questione centrale è se il Ministero della Salute fosse legittimato a rifiutare l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano del 2017 e quale rimedio giuridico potesse essere attivato per costringere l'amministrazione al rispetto del giudicato. Il punto di diritto controverso riguarda la natura imperativa del giudicato amministrativo e la conseguente illegittimità di qualsiasi inerzia amministrativa nel darvi esecuzione, indipendentemente dal lasso temporale trascorso. La questione comporta anche la valutazione dei presupposti per la nomina di un commissario ad acta quale organo sostitutivo dell'amministrazione recalcitrante, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. È in discussione il principio secondo il quale nessuna amministrazione pubblica può sottrarsi al rispetto di un provvedimento giudiziario divenuto definitivo.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia ha ritenuto caratterizzato da inottemperanza il comportamento del Ministero della Salute nel non aver dato esecuzione alla sentenza del 2017, riconoscendo così la sussistenza di tutti i presupposti per accogliere il ricorso. Il collegio giudicante ha accertato che il giudicato era perfetto e incontestabile, e che l'inattività amministrativa nel corrispondere l'indennizzo costituisce una violazione dell'obbligo di eseguire le decisioni giudiziali emanate nei suoi confronti. Sulla base di questa valutazione, il TAR ha ritenuto opportuno e necessario nominare un commissario ad acta, individuandolo nella persona del Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute medesimo, il quale avrebbe il compito di provvedere in via sostitutiva all'esecuzione della sentenza nel caso di perdurante inerzia amministrativa. La decisione riflette l'orientamento consolidato per cui quando un'amministrazione non ottempera spontaneamente a un giudicato, il giudice amministrativo deve disporre misure coercitive per garantire l'effettività della sentenza e la prevalenza dello stato di diritto.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando formalmente l'inottemperanza del Ministero della Salute al giudicato del 2017 e ordinando all'amministrazione di provvedere al pagamento dell'indennizzo nella misura prevista per l'ottava categoria della tabella di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, compresi gli interessi moratori di legge secondo le modalità del titolo esecutivo. In via cautelare di perdurante inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, con il potere di provvedere in via sostitutiva all'esecuzione della sentenza mediante l'adozione di tutti gli atti contabili necessari. Inoltre, il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura complessiva di 1.500 euro, oltre agli accessori di legge e alla distrazione del contributo unificato in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Massima

La pubblica amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione di un giudicato, e il mancato adempimento spontaneo legittima il giudice amministrativo a nominare un commissario ad acta quale organo sostitutivo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e la prevalenza del principio di legalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3245/2017, e, quindi, al fine di:
1)-  ordinare al Ministero della Salute  di corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92 nella misura prevista in relazione alla ottava categoria della tabella di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi di legge secondo le modalità previste dal titolo esecutivo;
2)-  nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
3) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario.
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto:
a) dichiara, nei sensi e nei termini sopra specificati, l’inottemperanza del giudicato di cui in epigrafe, ordinando al Ministero della Salute di darvi esecuzione nei sensi, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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