Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAPRENDE ATTO RINUNZIA

Sentenza n. 202300191/2023

4h - Esercito - Istanza Assegnazione Temporanea Ex Lege 104/92 - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- dell’atto, avente protocollo -OMISSIS- datato 26 ottobre 2021, emesso dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale e notificato al ricorrente in pari data, recante il rigetto dei permessi e del trasferimento ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104 del 1992.
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariapaola Marro e Pasquale Carbutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Primaticcio n. 8;
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza n. 162/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 18 gennaio 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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