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Sentenza n. 202300191/2023

Sentenza n. 202300191/2023

4H - ESERCITO - ISTANZA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX LEGE 104/92 - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300191/2023
EsitoPRENDE ATTO RINUNZIA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un militare in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento dello Stato Maggiore stesso, datato 26 ottobre 2021, con il quale era stato negato il riconoscimento di permessi e il trasferimento richiesti dal ricorrente sulla base dei diritti previsti dalla legge n. 104 del 1992. La controversia rientra nell'ambito del diritto dei militari a beneficiare delle agevolazioni in favore di lavoratori con persone a carico in situazioni di particolare bisogno, in questo caso presumibilmente un familiare in condizioni di gravità richiedente assistenza. Il ricorrente, rappresentato da due avvocati, ha presentato il ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento restrittivo, contendendo che l'Amministrazione della Difesa avrebbe violato i diritti riconosciuti dalla legislazione vigente in materia di protezione sociale. Durante il corso del giudizio è stata presentata anche una domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, che è stata respinta dal giudice con ordinanza n. 162/2022. La causa è stata fissata per l'udienza pubblica del 18 gennaio 2023.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della legge n. 104 del 1992, normativa fondamentale in materia di diritti delle persone diversamente abili e protezione sociale delle persone con disabilità grave. L'art. 33 di questa legge disciplina i permessi e i congedi retribuiti per i lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità certificata in situazioni di particolare gravità, prevedendo modalità specifiche di fruizione e richiedendo all'amministrazione datore di lavoro il riconoscimento di tali diritti. Nel contesto della pubblica amministrazione, e in particolare nell'ordinamento militare, tali diritti trovano applicazione secondo le regole generali della gestione del personale, con alcuni temperamenti dovuti alle esigenze organizzative delle Forze Armate. Il diritto al trasferimento o al cambio di sede è correlato al diritto ai permessi e può essere riconosciuto quando la permanenza nella sede attuale comporterebbe difficoltà nell'assistenza al familiare disabile. La materia è soggetta al principio generale di trasparenza amministrativa e rispetto dei diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava il corretto riconoscimento e l'esercizio dei diritti previsti dalla legge 104/1992 da parte di un militare appartenente alle strutture centrali dello Stato Maggiore. Il ricorrente contestava il rigetto integrale della sua richiesta, sostenendo che l'Amministrazione avesse errato nell'interpretazione delle disposizioni normative applicabili e non avesse adeguatamente valutato la situazione concreta, in particolare le esigenze di assistenza della persona disabile a suo carico. Si trattava di una questione relativa al bilanciamento tra le rigide esigenze organizzative e operative delle Forze Armate e il riconoscimento dei diritti sociali del militare, questione che richiede al giudice amministrativo una valutazione attenta sia dei margini di discrezionalità amministrativa che dei vincoli di indisponibilità derivanti dalla legge.

La motivazione del giudice

Poiché il giudice ha dichiarato l'estinzione della causa per rinuncia, non ha sviluppato una motivazione nel merito delle questioni sollevate. Tuttavia, è ragionevole dedurre dal contesto che durante il giudizio, tra la presentazione del ricorso e l'udienza del 18 gennaio 2023, si siano verificati sviluppi che hanno indotto il ricorrente o le parti a concordare l'estinzione della causa. Questa rinuncia potrebbe indicare il raggiungimento di una soluzione transattiva, possibilmente con riconoscimento parziale o totale dei diritti rivendicati dal ricorrente, oppure una valutazione degli esiti probabili della controversia che ha consigliato al ricorrente di non proseguire il giudizio. Il Tribunale ha proceduto secondo le norme del codice del processo amministrativo, accertando la volontaria rinuncia e dichiarando l'estinzione della causa come obbligatorio quando il ricorrente rinunzia esplicitamente all'impugnazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato estinta la causa per rinuncia, non entrando nel merito del ricorso. Sono state compensate le spese di giudizio tra le parti, secondo la regola generale che non consente la condanna al pagamento quando la causa si estingue per rinuncia. Il giudice ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, come di rito. Inoltre, a tutela della riservatezza delle parti e in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali, il Tribunale ha disposto che la Segreteria procedesse all'oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo delle parti dal testo della sentenza.

Massima

Quando il ricorrente rinuncia al ricorso nel corso del giudizio amministrativo, il tribunale dichiara estinta la causa senza pronunciarsi nel merito della controversia e le spese sono compensate tra le parti, salvo diversa manifestazione di volontà.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- dell’atto, avente protocollo -OMISSIS- datato 26 ottobre 2021, emesso dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale e notificato al ricorrente in pari data, recante il rigetto dei permessi e del trasferimento ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104 del 1992.
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariapaola Marro e Pasquale Carbutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Primaticcio n. 8;
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza n. 162/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 18 gennaio 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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