Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDACONVERSIONE DEL RITO

Sentenza n. 202301898/2023

2c - Edilizia - Opere Nuovo Fabbricato Ad Uso Deposito Per Attività Produttiva - Scia - Insufficienza - Permesso Di Costruire Convenzionato - Necessità - Istanza Permesso Di Costruire Convenzionato - Silenzio

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Bellano sulla domanda di permesso di costruire convenzionato per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell'attività produttiva, presentata dalla ricorrente il 18 ottobre 2022;
dell'obbligo del Comune di Bellano di assumere in modo espresso e motivato il provvedimento e/o i provvedimenti necessari alla definizione del procedimento di rilascio di permesso di costruire convenzionato attivato dalla ricorrente;
e la contestuale condanna ex art. 30, comma 4, c.p.a.
del Comune di Bellano al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di permesso di costruire convenzionato, con riserva di determinazione in corso di causa;
nonché per l'annullamento ex art. 29 c.p.a.
del provvedimento prot. 3139 del 9 marzo 2023 con cui il Comune di Bellano ha inibito la SCIA presentata il 24 febbraio 2023 (prot. 2461 del 27 febbraio 2023) per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell'attività produttiva;
per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento qui impugnato, di contenuto anche ignoto, laddove lesivo dei diritti della ricorrente, tra cui a mero titolo esemplificativo si indicano:
- la richiesta di integrazioni dell’8 novembre 2022;
- il parere della Commissione Paesaggio del 16 dicembre 2022 (non disponibile alla ricorrente);
- la nota con cui il Comune ha comunicato il parere della Commissione Paesaggio del 27 dicembre 2022;
- il PGT del Comune di Bellano adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2023, nella parte in cui prevede che l’area di proprietà della ricorrente ricade in Zona E1 - Aree destinate all'agricoltura;
ovvero, nell’ipotesi in cui venisse ritenuto legittimo il provvedimento comunale di blocco della pratica edilizia assunto in data 9 marzo 2023 e/o non assentibile il titolo edilizio,
per la condanna
ex artt. 2033 c.c. e 133, co. 1, lett. f), c.p.a.,
del Comune di Bellano alla restituzione del “contributo di concessione e monetizzazione aree standard” versato dal ricorrente in data 24 febbraio 2023 nell’ambito della SCIA presentata il 24 febbraio 2023 (prot. 2461 del 27 febbraio 2023) per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell'attività produttiva.
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2023, proposto da
TPM COSTRUZIONI s.n.c. di Taddeo Franco & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Vittoria Sala, Lucia Frattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI BELLANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Valagussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FRANCESCA TADDEO non costituita in giudizio;
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge la domanda sul silenzio.
Dispone la conversione del rito per la trattazione delle domande non esaminate.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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