AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301898/2023

Sentenza n. 202301898/2023

2C - EDILIZIA - OPERE NUOVO FABBRICATO AD USO DEPOSITO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVA - SCIA - INSUFFICIENZA - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - NECESSITÀ - ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301898/2023
EsitoCONVERSIONE DEL RITO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La TPM COSTRUZIONI s.n.c., rappresentata dagli avvocati Maria Vittoria Sala e Lucia Frattini, ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro il Comune di Bellano per contestare il silenzio illegittimo mantenuto dalla pubblica amministrazione sulla domanda di permesso di costruire convenzionato depositata in data 18 ottobre 2022. La domanda si riferiva alla costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra destinato ad uso deposito a servizio di attività produttiva, situato in un'area ricadente nel territorio comunale. Nel corso del procedimento, il Comune ha richiesto integrazioni documentali con nota dell'8 novembre 2022, successivamente è stato acquisito il parere della Commissione Paesaggio in data 16 dicembre 2022, e in data 24 febbraio 2023 la ricorrente ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la medesima opera. Con provvedimento protocollato 3139 del 9 marzo 2023, il Comune di Bellano ha inibito la SCIA presentata, dichiarando impossibile proseguire nella pratica edilizia a causa della classificazione dell'area come Zona E1 aree destinate all'agricoltura secondo il Piano di Governo del Territorio adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2023.

Il quadro normativo

La controversia si incentra sugli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, che disciplinano l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento ossia la violazione dei termini procedimentali da parte della pubblica amministrazione. Rileva inoltre l'articolo 30, comma 4, del c.p.a., che consente di agire per il risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. Applicabile è altresì l'articolo 29 del c.p.a. per quanto concerne l'annullamento dei provvedimenti amministrativi illegittimi. La materia è inoltre disciplinata dalle norme sulla procedura edilizia e dal decreto legislativo sui titoli edilizi unificati, nonché dalle disposizioni in materia di contributi di concessione e monetizzazione delle aree standard. Il contesto normativo comprende infine le disposizioni del Testo Unico in materia edilizia e le regole sulla zonizzazione urbanistica secondo i Piani di Governo del Territorio adottati dai comuni.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia attiene alla rilevanza giuridica della mancata pronuncia dell'amministrazione entro i termini previsti sulla domanda di permesso di costruire convenzionato e alla questione se tale silenzio continui a sussistere e a costituire vizio autonomamente impugnabile anche successivamente all'adozione del provvedimento di inibizione della SCIA. In subordine, la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di blocco della pratica edilizia, sostenendo che la classificazione zonale dell'area in Zona E1 costituisce un limite vincolante solo per future pianificazioni e non per pratiche già in corso. Ulteriore questione riguarda il diritto alla restituzione del contributo di concessione versato e il diritto al risarcimento del danno per l'inosservanza dei termini procedimentali.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza sia caratterizzata da estrema brevità e non contenga un'articolata motivazione sviluppata nel merito, il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento non fosse più idonea al suo scopo originario, in quanto nel frattempo il Comune aveva assunto un provvedimento esplicito anche se restrittivo sulla pratica edilizia con l'atto di inibizione della SCIA. Questa circostanza determina una trasformazione della natura della controversia, poiché non più incentrata sul mero difetto di pronuncia entro i termini, bensì sulla legittimità del provvedimento esplicito adottato. Il TAR ha dunque ritenuto opportuno respingere la domanda sul silenzio e convertire il rito in quello ordinario di cognizione, al fine di permettere una trattazione complessiva e coerente di tutte le censure mosse dalla ricorrente contro gli atti amministrativi, sia autonomamente che come presupposti illegittimi del provvedimento di blocco.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza non definitiva, respinge la domanda sul silenzio inadempimento, riconoscendo che tale rimedio processuale ha perso la sua funzione una volta che il Comune ha adottato il provvedimento esplicito di inibizione della SCIA. Il TAR dispone la conversione del rito dalla procedura sommaria prevista per i vizi di silenzio al rito ordinario di cognizione, al fine di permettere l'esame delle ulteriori domande di annullamento del provvedimento, di risarcimento dei danni e di restituzione del contributo versato. Le spese della lite sono rinviate al pronunciamento definitivo. Il collegio ordina infine che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei termini prescritti dalle norme procedurali vigenti.

Massima

Il silenzio inadempimento dell'amministrazione su una domanda di permesso di costruire cessa di costituire vizio processualmente rilevante quando l'amministrazione stessa ha adottato un provvedimento esplicito sulla pratica, anche se negativo, rendendo necessaria la conversione a rito ordinario per la trattazione unitaria delle questioni di merito collegate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Bellano sulla domanda di permesso di costruire convenzionato per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell'attività produttiva, presentata dalla ricorrente il 18 ottobre 2022;
dell'obbligo del Comune di Bellano di assumere in modo espresso e motivato il provvedimento e/o i provvedimenti necessari alla definizione del procedimento di rilascio di permesso di costruire convenzionato attivato dalla ricorrente;
e la contestuale condanna ex art. 30, comma 4, c.p.a.
del Comune di Bellano al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di permesso di costruire convenzionato, con riserva di determinazione in corso di causa;
nonché per l'annullamento ex art. 29 c.p.a.
del provvedimento prot. 3139 del 9 marzo 2023 con cui il Comune di Bellano ha inibito la SCIA presentata il 24 febbraio 2023 (prot. 2461 del 27 febbraio 2023) per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell'attività produttiva;
per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento qui impugnato, di contenuto anche ignoto, laddove lesivo dei diritti della ricorrente, tra cui a mero titolo esemplificativo si indicano:
- la richiesta di integrazioni dell’8 novembre 2022;
- il parere della Commissione Paesaggio del 16 dicembre 2022 (non disponibile alla ricorrente);
- la nota con cui il Comune ha comunicato il parere della Commissione Paesaggio del 27 dicembre 2022;
- il PGT del Comune di Bellano adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2023, nella parte in cui prevede che l’area di proprietà della ricorrente ricade in Zona E1 - Aree destinate all'agricoltura;
ovvero, nell’ipotesi in cui venisse ritenuto legittimo il provvedimento comunale di blocco della pratica edilizia assunto in data 9 marzo 2023 e/o non assentibile il titolo edilizio,
per la condanna
ex artt. 2033 c.c. e 133, co. 1, lett. f), c.p.a.,
del Comune di Bellano alla restituzione del “contributo di concessione e monetizzazione aree standard” versato dal ricorrente in data 24 febbraio 2023 nell’ambito della SCIA presentata il 24 febbraio 2023 (prot. 2461 del 27 febbraio 2023) per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell'attività produttiva.
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2023, proposto da
TPM COSTRUZIONI s.n.c. di Taddeo Franco & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Vittoria Sala, Lucia Frattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI BELLANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Valagussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FRANCESCA TADDEO non costituita in giudizio;
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge la domanda sul silenzio.
Dispone la conversione del rito per la trattazione delle domande non esaminate.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →