Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301895/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Istanza Porto Fucile Uso Sportivo - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del decreto assunto in data 11.10.2021, Cat. -OMISSIS-, notificato il 4.11.2021, con cui il Questore della Provincia di Milano ha respinto l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo presentata dal predetto il 18.3.2021, e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa, ove occorrendo, la nota Cat. -OMISSIS-, del 24.6.2021, notificata l'8.7.2021, come risultante dalla nota prot. -OMISSIS-, recante “comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo, presentata dalla S.V. in data 18.3.2021 presso l'Ufficio Porto d'Armi della Questura di Milano”.
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Giani, Stefano Sonzogni e Giovanni Briola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Podgora, 11;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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