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Sentenza n. 202301895/2023

Sentenza n. 202301895/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA PORTO FUCILE USO SPORTIVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301895/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza al Questore della Provincia di Milano il 18 marzo 2021 per ottenere il rilascio di una licenza di porto di fucile ad uso sportivo. Il Questore, con decreto notificato il 4 novembre 2021, ha respinto tale istanza per motivi che risultano dalla comunicazione ufficiale del 24 giugno 2021. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini di legge, contestando le ragioni addotte dall'amministrazione per il rigetto della richiesta di licenza di porto d'armi. Il ricorso è stato iscritto al registro generale con il numero 80 dell'anno 2022 ed è stato discusso nell'udienza pubblica del 12 luglio 2023. Le parti costituitesi in giudizio sono state il ricorrente, rappresentato da tre avvocati, e il Ministero dell'Interno, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

La materia del rilascio delle licenze di porto d'armi è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato nel 1931 e più volte modificato, nonché dal Regolamento di attuazione dello stesso. L'amministrazione di pubblica sicurezza, attraverso il Questore territorialmente competente, è investita di un potere discrezionale nel valutare se sussistano i presupposti per il rilascio della licenza, quali l'affidabilità morale della persona, l'assenza di situazioni di rischio per la pubblica sicurezza e l'idoneità psichica e fisica del richiedente. La normativa richiede che il richiedente dimostri idonei motivi per il porto d'armi, compresa la pratica sportiva, e che l'amministrazione verifichi l'insussistenza di ostacoli di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. L'esercizio di tale potere discrezionale è soggetto al controllo del giudice amministrativo, il quale può annullare il provvedimento qualora risulti manifestamente arbitrario, irragionevole o viziato da eccesso di potere.

La questione giuridica

Il punto controverso sottoposto al Tribunale era se il Questore avesse correttamente valutato i presupposti normativi per il rigetto dell'istanza di porto d'armi ad uso sportivo, ovvero se il diniego fosse motivato da ragioni concrete di pubblica sicurezza o costituisse un'applicazione illegittima della normativa di riferimento. Il ricorrente contestava implicitamente la sussistenza dei motivi che ostano al rilascio della licenza, ritenendo che la propria situazione non presentasse i presupposti per il diniego. Era in gioco il diritto del cittadino ad esercitare una disciplina sportiva legittima, confrontato con il potere discrezionale dell'amministrazione di tutelare la pubblica sicurezza attraverso la limitazione della circolazione di armi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la documentazione prodotta dalle parti e ha ritenuto che il Questore avesse adeguatamente fondato il suo provvedimento di diniego sulla base della normativa applicabile e della situazione fattuale emersa. Il collegio giudicante ha valutato che le ragioni esposte dall'amministrazione nella comunicazione del 24 giugno 2021 costituissero una corretta applicazione del principio di discrezionalità amministrativa in materia di pubblica sicurezza, senza ritenere che vi fossero profili di illegittimità, irragionevolezza o eccesso di potere. Il giudice non ha rilevato alcun vizio procedurale nel percorso attraverso il quale il Questore era giunto al rigetto della richiesta. Sulla base di tale valutazione, il TAR ha escluso che il provvedimento impugnato potesse essere annullato per violazione di norme di legge o principi generali dell'ordinamento amministrativo.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal cittadino e ha confermato in pieno il decreto del Questore di Milano che negava il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero dell'Interno, fissate complessivamente in euro millecinquecento, oltre agli oneri di legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, assumendo natura di provvedimento ormai definitivo e inoppugnabile.

Massima

Il Questore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia di rilascio delle licenze di porto d'armi, agisce legittimamente quando fondi il rigetto su una corretta valutazione dei presupposti normativi e delle circostanze concrete di pubblica sicurezza, incorrendo in vizio annullabile solo in caso di palese irragionevolezza, arbitrarietà o eccesso di potere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del decreto assunto in data 11.10.2021, Cat. -OMISSIS-, notificato il 4.11.2021, con cui il Questore della Provincia di Milano ha respinto l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo presentata dal predetto il 18.3.2021, e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa, ove occorrendo, la nota Cat. -OMISSIS-, del 24.6.2021, notificata l'8.7.2021, come risultante dalla nota prot. -OMISSIS-, recante “comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo, presentata dalla S.V. in data 18.3.2021 presso l'Ufficio Porto d'Armi della Questura di Milano”.
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Giani, Stefano Sonzogni e Giovanni Briola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Podgora, 11;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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