Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301887/2023

3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Rinnovo/annullamento

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura -OMISSIS- in data 7 gennaio 2019 e notificato in data 15 maggio 2019, con il quale è stato annullato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato (in occasione del primo rinnovo) in data 17 novembre 2014 e valido fino al 3 febbraio 2016 ed è stata rigettata l’istanza presentata in data 18 aprile 2018, per il rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato allo stesso ricorrente in data 21 aprile 2017.
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2019, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Kati Scala e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 1268/2019 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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