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Sentenza n. 202301887/2023

Sentenza n. 202301887/2023

3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO/ANNULLAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301887/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, uno straniero il cui nome è protetto da riservatezza, ha impugnato un provvedimento della Questura emesso il 7 gennaio 2019 e notificato il 15 maggio 2019. Tale provvedimento ha annullato un permesso di soggiorno precedentemente rilasciato il 17 novembre 2014 e valido fino al 3 febbraio 2016, e ha contemporaneamente rigettato l'istanza di rinnovo presentata dal ricorrente il 18 aprile 2018 per un altro permesso di soggiorno rilasciato il 21 aprile 2017. Il ricorso è stato depositato presso il TAR Lombardia nel 2019, chiedendo l'annullamento di tali provvedimenti della Questura che negavano il rinnovo del permesso e revocavano il titolo di soggiorno precedente. La controversia si inserisce nel delicato ambito del diritto dell'immigrazione e della gestione amministrativa dei permessi di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che disciplina le condizioni di ingresso, soggiorno e permanenza degli stranieri in territorio italiano e le relative procedure amministrative di rilascio e rinnovo. Il provvedimento della Questura costituisce un atto amministrativo soggetto al controllo giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale, competente a verificare la legittimità e la conformità del provvedimento ai principi di diritto amministrativo. Nel caso specifico rileva inoltre la disciplina sulla protezione dei dati personali, come evidenziato dal TAR nella parte finale della sentenza, che applica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) per oscurare le generalità delle parti.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la legittimità dell'annullamento del permesso di soggiorno e del rigetto della relativa istanza di rinnovo disposti dalla Questura. Il ricorrente contestava il provvedimento amministrativo sostenendo che la Questura avrebbe agito in violazione di norme di legge o di principi di diritto amministrativo nella sua decisione di revocare il titolo e negare il rinnovo. Il caso presentava il tipico conflitto tra l'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di immigrazione e i diritti del singolo straniero al rispetto delle procedure legali e dei principi di buona amministrazione. La questione si collocava nel complesso equilibrio fra la sovranità dello Stato nella gestione dei flussi migratori e i diritti fondamentali degli individui.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo di utilità pratica nel corso del procedimento giudiziale, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Questo significa che, nel lasso di tempo intercorso tra la presentazione del ricorso nel 2019 e la decisione del 2023, la situazione fattuale e giuridica del ricorrente è sostanzialmente mutata, rendendo moot la decisione sulla questione originaria. Il giudice non ha dovuto pertanto affrontare il merito della controversia relativa alla legittimità del provvedimento della Questura, poiché la stessa decisione, anche se favorevole al ricorrente, non avrebbe più prodotto effetti utili né avrebbe potuto ripristinare la situazione precedente. La carenza di interesse sopravvenuta rappresenta un motivo di improcedibilità che estingue il giudizio senza una pronuncia nel merito.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ciascuna sopportando quindi i propri costi legali. La sentenza non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente sulla legittimità del provvedimento della Questura, proprio perché la decisione non avrebbe più avuto alcuna utilità pratica. Il provvedimento rimane quindi formalmente in vigore, ma la vicenda processuale si conclude senza una valutazione della sua legittimità sostanziale.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse ad agire durante il procedimento giudiziale determina l'improcedibilità del ricorso, qualora la situazione fattiva sia mutata in modo tale che una pronuncia della controversia non potrebbe produrre effetti giuridicamente utili al ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura -OMISSIS- in data 7 gennaio 2019 e notificato in data 15 maggio 2019, con il quale è stato annullato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato (in occasione del primo rinnovo) in data 17 novembre 2014 e valido fino al 3 febbraio 2016 ed è stata rigettata l’istanza presentata in data 18 aprile 2018, per il rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato allo stesso ricorrente in data 21 aprile 2017.
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2019, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Kati Scala e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 1268/2019 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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