Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Accolto
Sentenza n. 202301881/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Divieto Detenzione Armi - Istanza Revoca - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento Numero -OMISSIS- emesso il 12/01/2023 dalla Prefettura di Milano e notificato il 14/01/2023 con cui veniva disposto il respingimento dell'istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi munizioni ed esplosivi adottato dalla Prefettura di Milano in data 09/10/2018 con prot. n.-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché conosciuto ed adottare ogni altra decisione del caso e di legge sul ricorso numero di registro generale 587 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Monte Nero n. 17; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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