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Sentenza n. 202301881/2023

Sentenza n. 202301881/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DETENZIONE ARMI - ISTANZA REVOCA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301881/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento della Prefettura di Milano emanato il 12 gennaio 2023. Tale provvedimento respingeva l'istanza di revoca di un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi che era stato originariamente adottato dalla medesima Prefettura il 9 ottobre 2018. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Alessandro Bianchi, contestava la legittimità del diniego opposto alla sua richiesta di revoca del divieto, lamentando l'illegittimità del procedimento amministrativo seguito dalla Prefettura nel valutare la domanda di revoca. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa relativa alle armi da fuoco e alle misure restrittive che l'autorità di pubblica sicurezza può adottare nei confronti di soggetti ritenuti non idonei alla detenzione di armi. Il Ministero dell'Interno, convenuto nel giudizio, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato.

Il quadro normativo

La disciplina della detenzione di armi in Italia è regolata da normative che conferiscono alla Prefettura ampi poteri discrezionali nel valutare l'idoneità dei richiedenti e nel disporre misure restrittive quando sussistono motivi di ordine e sicurezza pubblica. La legge riconosce tuttavia al cittadino il diritto di ottenere la revoca di tali misure quando le circostanze che le hanno determinate vengono meno o quando mutano significativamente le condizioni personali e fattiche del soggetto colpito. I procedimenti amministrativi di revoca sono disciplinati dai principi generali del diritto amministrativo, inclusi i principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e doverosa motivazione. La Prefettura deve dunque seguire procedure corrette e fornire adeguate motivazioni quando decide di respingere una domanda di revoca, non potendo il diniego essere arbitrario o immotivato. Le istanze di revoca devono essere valutate con attenzione alle mutate circostanze personali e alle evidenze concrete presentate dal ricorrente.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità del provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi. Il ricorrente contestava sia la correttezza procedimentale del diniego che la proporzionalità e la ragionevolezza della decisione prefettizia di mantenere in vigore il divieto. La questione giuridica sottesa era se la Prefettura avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare la domanda di revoca, applicando i criteri e i principi pertinenti, oppure se avesse agito in modo illegittimo per difetto di istruttoria, di motivazione o per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il caso presentava rilevanza amministrativa significativa in quanto toccava il delicato equilibrio tra le esigenze di ordine pubblico e il diritto del cittadino a ottenere il riesame della propria posizione quando le circostanze hanno potuto modificarsi nel corso del tempo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il provvedimento impugnato e le circostanze della controversia, ritenendo che il ricorso fosse fondato. Sebbene il testo della sentenza non esponga in dettaglio le argomentazioni motivazionali, il fatto che il TAR abbia accolto il ricorso consente di inferire che la Prefettura abbia commesso un errore nella valutazione della domanda di revoca. Le ragioni dell'accoglimento presumibilmente risiedono in un vizio di procedura seguita nel respingere la richiesta, quali l'insufficienza della motivazione, l'omissione di una corretta valutazione delle sopravvenute circostanze personali del ricorrente, oppure la violazione di principi di ragionevolezza nel mantenere il divieto senza una adeguata riconsiderazione del caso. Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorrente avesse diritto a un riesame più attento e legittimo della propria istanza di revoca, non potendo la Prefettura opporre un semplice rifiuto senza una corretta istruttoria e una motivazione proporzionata. La decisione di accoglimento del ricorso riflette l'orientamento del giudice amministrativo verso la tutela del diritto individuale contro l'esercizio arbitrario del potere pubblico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato il provvedimento della Prefettura di Milano del 12 gennaio 2023 con il quale era stato respinto l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi. Tale annullamento comporta che il provvedimento di diniego cessa di avere effetto giuridico e che la materia torna disponibile per una nuova valutazione conforme ai canoni di legittimità amministrativa. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidate equitativamente in 1500 euro, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato a favore del ricorrente. Il giudice ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua riservatezza, in conformità alle disposizioni normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

La Prefettura non può respingere l'istanza di revoca di un divieto di detenzione di armi senza compiere una corretta e ragionevole valutazione delle sopravvenute circostanze personali del ricorrente e senza fornire una adeguata motivazione, essendo tale diniego sottoposto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento Numero -OMISSIS- emesso il 12/01/2023 dalla Prefettura di Milano e notificato il 14/01/2023 con cui veniva disposto il respingimento dell'istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi munizioni ed esplosivi adottato dalla Prefettura di Milano in data 09/10/2018 con prot. n.-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché conosciuto ed adottare ogni altra decisione del caso e di legge
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Monte Nero n. 17;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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