Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301875/2023

1h - Pubblica Sicurezza - Armi E Munizioni - Porto D'armi Per Difesa Personale - Revoca

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
quanto al ricorso originario:
del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, emesso in data 13.5.2019, notificato il  21.5.2019, di revoca al sig. -OMISSIS- dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale rinnovata in data 11.9.2018 e del libretto di porto d'armi per difesa personale n. -OMISSIS- rilasciati dalla Prefettura di -OMISSIS-; nonchè di ogni altro atto preordinato conseguente, comunque connesso, anche non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della nota della Prefettura, in data 7 agosto 2019, avente ad oggetto l’istanza di riesame del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi e di revoca del porto d’armi per difesa personale;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di revoca del Decreto del 13 maggio 2019 del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Lo Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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